DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1199 - Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Coming into Force01 Febbraio 1972
Enactment Date24 Novembre 1971
Published date17 Gennaio 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/01/17/071U1199/CONSOLIDATED/20090619
Official Gazette PublicationGU n.13 del 17-01-1972
CAPO I RICORSO GERARCHICO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;

Ritenuto opportuno provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Sentito il Consiglio di Stato che ha predisposto a tale fine uno schema di provvedimento in esito ad apposito incarico conferitogli ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. (Ricorso)

Contro gli atti amministrativi non definitivi e' ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimita' e di merito; da parte di chi vi abbia interesse.

Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali e' ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalita' previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.

La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

Art 2.

(Termine - Presentazione)

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso e' presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilita' e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

Art 3.

(Sospensione dell'esecuzione)

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art 4.

(Istruttoria)

L'organo decidente, qualora non vi abbia gia' provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui e' diretto deduzioni e documenti.

L'organo decidente puo' disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

Art 5.

(Decisione)

L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarita' sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimita' o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art 6.

(Silenzio)

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato e' esperibile il ricorso all'autorita' giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

CAPO II RICORSO IN OPPOSIZIONE
Art 7.

(Procedimento)

Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione e' presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.

Per quanto non espressamente previsto dalla legge valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.

CAPO III RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art 8.

(Ricorso)

Contro gli atti amministrativi definitivi e' ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimita' da parte di chi vi abbia interesse.

Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non e' ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

Art 9.

(Termine - Presentazione)

Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT