DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1999, n. 135 - Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici

Coming into Force18 Maggio 1999
End of Effective Date31 Dicembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/05/17/099G0217/CONSOLIDATED/20030729
Published date17 Maggio 1999
Enactment Date11 Maggio 1999
Official Gazette PublicationGU n.113 del 17-05-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;

Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per la solidarieta' sociale, di grazia e giustizia, dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per i beni e le attivita' culturali, della sanita', della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Principi generali in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto:

    1. definisce i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici sono autorizzati a trattare dati sensibili o attinenti a

      particolari provvedimenti giudiziari ai sensi degli articoli 22,

      comma 3, e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto

      delle altre disposizioni previste dalla medesima legge;

    2. individua, inoltre, alcune rilevanti finalita' di interesse pubblico, per il cui perseguimento e' consentito detto

      trattamento, nonche' le operazioni eseguibili e i tipi di dati che

      possono essere trattati.

  2. Il presente decreto non si applica:

    1. ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e all'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 31

      dicembre 1996, n. 676;

    2. agli enti pubblici economici, ai quali restano applicabili le disposizioni previste per i soggetti privati, ai sensi della legge

      31 dicembre 1996, n. 675;

    3. ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale, in conformita' ai rispettivi ordinamenti.

  3. Ai fini del presente decreto:

    1. si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge";

    2. per "dati" si intendono i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22, comma 1, e 24

    della legge.

  4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i principi di cui al presente Capo si applicano in ogni caso di trattamento dei dati comunque effettuato da soggetti pubblici.

  5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, lettera b), n. 1), della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 aprile 1998, n. 94, per la compiuta disciplina della riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Capo I Principi generali in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici
Art 2.

Modalita' del trattamento e informativa agli interessati

  1. I soggetti pubblici effettuano il trattamento dei dati con modalita' atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato; adottano, inoltre, le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge.

  2. Nell'informare gli interessati ai sensi dell'articolo 10 della legge, i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art 3.

Dati trattati

  1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli dati essenziali per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

  2. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

  3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) , d) ed e), della legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonche' la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'essenzialita' dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

  4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.

  5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per finalita' che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le modalita' di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

  6. I dati non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art 4.

Operazioni eseguibili

  1. Rispetto ai dati la cui disponibilita' e' essenziale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti.

  2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonche' i trattamenti di dati ai sensi dell'articolo 17 della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.

  3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonche' le operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

  4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito dall'articolo 23, comma 4, della legge.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art 5.

Modificazioni alla legge 31 dicembre 1996, n. 675

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge e' inserito il seguente:

    "1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesine confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.

    Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.".

  2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge e' sostituito dal seguente:

    "3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.".

  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge e' inserito il seguente:

    "3-bis...

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