I decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 luglio 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione.
Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
LEGGE 6 ottobre 1998, n. 344 - Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali
Coming into Force | 09 Ottobre 1998 |
Enactment Date | 06 Ottobre 1998 |
Published date | 08 Ottobre 1998 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1998/10/08/098G0401/ORIGINAL |
Official Gazette Publication | GU n.235 del 08-10-1998 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Flick, Ministro di grazia e
giustizia Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli...
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