DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 60 - Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

Coming into Force24 Aprile 2014
Enactment Date19 Febbraio 2014
Published date09 Aprile 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/04/09/14G00075/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.83 del 09-04-2014
Titolo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha previsto l'unificazione nel Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura dei preesistenti Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, nonche' l'adozione di un regolamento che adegui, armonizzi e coordini le disposizioni dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e 28 maggio 2001, n. 284;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 139, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  1. 'Comitati': il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato 'Comitato di solidarieta' antimafia' e il Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di seguito denominato 'Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura';

  2. 'Commissari': il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso e il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

  3. 'Fondo': il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011;

  4. 'Consap': la concessionaria servizi assicurativi pubblici - s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

  5. 'elargizione': la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subito da soggetti danneggiati da attivita' estorsive prevista dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

  6. 'mutuo': il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Art 2.

Composizione e funzionamento dei Comitati

  1. I Comitati - composti secondo le modalita' stabilite dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 e dall'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e costituiti con decreto del Ministro dell'interno - sono presieduti e convocati dai rispettivi Commissari, con le modalita' stabilite dagli stessi Comitati. Di ciascuna seduta e' redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti e' riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.

  2. Per ciascuno dei componenti dei Comitati si provvede alla nomina di un supplente.

  3. Ai fini della validita' delle sedute del Comitato di solidarieta' antimafia e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Ai fini della validita' delle sedute del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura e' richiesta la presenza di almeno uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e di almeno quattro dei componenti previsti dalle lettere c) e d) dello stesso comma.

  4. Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, per associazioni si intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della stessa legge.

  5. Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti aventi diritto al voto. A parita' di voti, prevale il voto dei Commissari.

  6. Alle sedute di ciascun Comitato partecipano due funzionari dei relativi uffici di cui all'articolo 3, con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.

  7. Ai presidenti e ai componenti dei Comitati, nonche' ai funzionari con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, a valere sul Fondo.

  8. Oltre ai compiti previsti ai Titoli II e III, i Comitati possono essere consultati, secondo le rispettive competenze, su ogni questione inerente all'applicazione delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e 22 dicembre 1999, n. 512, che i Commissari intendono loro sottoporre.

  9. All'inizio di ogni anno ciascun Commissario predispone, per la parte di rispettiva competenza, sentiti i relativi Comitati, un programma di informazione finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di solidarieta' in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sui danni sociali provocati dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura e sulla gravita' dei loro riflessi sull'economia. L'informazione puo' consistere nella divulgazione, attraverso gli organi di stampa, delle finalita' delle leggi in materia e delle modalita' di accesso al Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nella realizzazione di materiale informativo nonche' in ogni ulteriore forma di informazione e divulgazione. Le attivita' relative sono realizzate dai Commissari, d'intesa con l'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Ministero dell'interno e con il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le spese necessarie sono poste a carico del Fondo e sono erogate da Consap.

  10. I Comitati approvano, secondo le rispettive competenze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con particolare riferimento alle domande non definite ed alle principali questioni di carattere interpretativo ed applicativo inerenti al procedimento di concessione dei benefici del Fondo e proponendo eventuali modifiche ed integrazioni della normativa vigente. Le relazioni sono trasmesse dai Commissari al Ministro dell'interno, unitamente alla relazione sulla gestione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).

Art 3.

Uffici di supporto ai Comitati

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati due uffici con i seguenti compiti:

  1. assistenza tecnica e supporto ai Comitati;

  2. gestione dei rapporti operativi con Consap;

  3. verifica della gestione del Fondo, operando in maniera coordinata.

Art 4.

Attribuzioni del Commissario

  1. Per il raggiungimento delle finalita' del Fondo, quali previste dalle leggi n. 512 del 1999 e n. 44 del 1999, ai Commissari, per quanto di rispettiva competenza, spettano i seguenti compiti:

    1. coordinamento delle iniziative di solidarieta' e sostegno alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, in raccordo con gli altri enti interessati;

    2. proposta al Ministro dell'interno di modifiche ed integrazioni della disciplina normativa del Fondo, al fine di rendere piu' efficace e snella l'azione amministrativa.

  2. Ciascun Commissario, per la parte di pertinenza, predispone una relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno sull'andamento delle iniziative di solidarieta' e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.

  3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, i Commissari si avvalgono di due distinte strutture poste alle loro dirette dipendenze, istituite, senza oneri aggiuntivi di spesa, presso il Ministero...

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