DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1999, n. 455 - Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44

Coming into Force18 Dicembre 1999
End of Effective Date23 Aprile 2014
Enactment Date16 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/12/03/099G0526/CONSOLIDATED/20180201
Published date03 Dicembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.284 del 03-12-1999
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed in particolare l'articolo 21, comma 1;

Visto l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Visto l'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato 1, punti 56 e 57;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 giugno 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Ritenuto di doversi discostare dal suddetto parere per quanto concerne, in particolare, la disposizione dicui al comma 4 dell'articolo 19, tenuto conto delle obiettivedifficolta' di comprensione degli aspetti di diritto transitorioconnessi alla successione della legge n. 44/1999 alle precedenti fonti regolatrici della materia e della correlata esigenza di non precludere, in presenza dellesuddette difficolta' ed avuto riguardo alla natura solidaristica delle provvidenze di cui trattasi, la possibilita' di fare domanda per la loro concessione tramite la previsione della remissione in termini per i casi indicati nella citata disposizione, avvalendosi della facolta' di semplificazione di cui all'articolo 1 della legge n. 50/1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espresso rispettivamente nelle sedute del 29 luglio 1999 e del 28 luglio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

  1. per "legge", la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura";

  2. per "Comitato", il Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura previsto dall'articolo 19 della legge;

  3. per "commissario", il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;

  4. per "fondo", il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

  5. per "CONSAP", la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., costituita in base al programma di riordino delle partecipazioni dello Stato approvato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

  6. per "elargizione", la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subito da soggetti danneggiati da attivita' estorsive previsto dalla legge;

  7. per "mutuo", il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 FEBBRAIO 2014, n. 60

Art 2.

Composizione, funzionamento e compiti del Comitato

  1. Il Comitato, composto secondo le modalita' stabilite dall'articolo 19 della legge e costituito con decreto delMinistro dell'interno, e' presieduto e convocato dal commissario, con le modalita' stabilite dallo stessoComitato. Di ciascuna seduta e' redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti e' riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.

  2. Per ciascuno dei rappresentanti indicati dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge, si provvede alla nomina di un supplente.

  3. Ai fini della regolare costituzione delle sedute del Comitato e' richiesta la presenza di almeno uno dei rappresentanti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 19 della legge e di almeno quattro dei membri previsti dalle lettere c) e d) dello stesso articolo.

  4. Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge, per associazioni s'intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della legge.

  5. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto.

  6. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari dell'ufficio di cui all'articolo 3 con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.

  7. Oltre i compiti previsti dai successivi articoli il Comitato approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente con particolare riferimento alle domande non definite, indicandone i motivi, e alle principali questioni interpretative ed applicative delle disposizioni normative concernenti la concessione della elargizione o del mutuo comprensiva di eventuali proposte di modifica delle stesse. La relazione e' trasmessa dal commissario al Ministro dell'interno, unitamente alla relazione sullagestione del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e).

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 FEBBRAIO 2014, n. 60

Art 3.

Ufficio di supporto del Comitato

  1. I compiti di assistenza tecnica e supporto del Comitato, nonche' di gestione del rapporto con la CONSAP di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge sonoattribuiti ad un ufficio della Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 FEBBRAIO 2014, n. 60

Art 4.

Individuazione del capitolo di spesa

  1. I fondi di cui all'articolo 18, comma 1, della legge e di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996,n. 108, sono unificati in un fondo denominato "Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno.

  2. Le somme che alimentano il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge e quelle che alimentano il Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo e sono iscritte nel competente capitolo contenuto nell'unita' previsionale di base 5.1.2.4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, previa riassegnazione, con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la parte versata nello stato di previsione dell'entrata.

  3. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le modalita' e i tempi che verranno determinati nella concessione prevista dal successivo articolo 5.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 FEBBRAIO 2014, n. 60

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 FEBBRAIO 2014, n. 60 3

Art 5.

Rapporto concessorio con la CONSAP

  1. Con decreto del Ministro dell'interno (seguono alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), e' approvata la concessione per la gestione del fondo da parte della CONSAP. La concessione ha la durata di tre anni ed e' rinnovata, alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse modalita'.

  2. La concessione di cui al comma 1 si uniforma al principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, l'esecuzione dei decreti adottati dal commissario ai sensi dell'articolo 15, la gestione di cassa e patrimoniale del fondo, la conservazione della sua integrita', anche attraverso il controllo dell'effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge delle somme erogate a titolo di elargizione o di mutuo, la liquidazione delle spese relative alle attivita' di informazione per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime, nonche' al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell'Amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del fondo alle finalita' indicate dalle leggi istitutive.

  3. Ai fini di cui al comma 2 la concessione definisce, tra l'altro, le modalita' di esercizio concernenti:

    1. l'erogazione dell'elargizione, la stipula dei contratti di mutuo, la liquidazione, anche tramite apposite convenzioni con le banche, delle somme concesse a mutuo, la riscossione e il recupero delle relative rate di ammortamento assicurando in ogni caso il rispetto della natura gratuita e delle finalita' del mutuo, dei divieti stabiliti dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'ordine di pagamento dei creditori indicato nel piano di investimento e di utilizzo presentato dal richiedente il mutuo ai sensi dello stesso articolo 14, comma 5;

    2. la ripetizione, nei casi di revoca, delle somme erogate nonche' l'esercizio del diritto di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT