LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44 - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

Coming into Force18 Marzo 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/03/03/099G0094/CONSOLIDATED/20181004
Published date03 Marzo 1999
Enactment Date23 Febbraio 1999
Official Gazette PublicationGU n.51 del 03-03-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.

(Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attivita' estorsive)

  1. Ai soggetti danneggiati da attivita' estorsive e' elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.

Art 2.

(Limitazione temporale e territoriale)

  1. L'elargizione e' concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1 gennaio 1990.

Art 3.

(Elargizione alle vittime di richieste estorsive)

  1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

  2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalita' del fatto, sono riconducibili a finalita' estorsive, purche' non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalita'. Se per il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione e' concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

Art 3.

(Elargizione alle vittime di richieste estorsive)

1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata. ((1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento)).

  1. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalita' del fatto, sono riconducibili a finalita' estorsive, purche' non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalita'. Se per il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione e' concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

Art 4.

(Condizioni dell'elargizione)

  1. L'elargizione e' concessa a condizione che:

    1. la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13;

    2. la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

    3. la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;

    4. il delitto dal quale e' derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorita' giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

  2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorita' giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale e' derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art 5.

(Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive)

  1. Se vi e' stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione puo' essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.

Art 6.

(Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarieta')

  1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, e' concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive, i quali:

  1. subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attivita' svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attivita';

  2. subiscono quali esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.

Art 7.

(Elargizione ad altri soggetti)

  1. L'elargizione e' altresi' concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprieta', o sui quali vantano un diritto reale di godimento.

  2. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attivita'.

  3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.

Art 8.

(Elargizione ai superstiti)

  1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione e' concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attivita' economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:

    1. coniuge e figli;

    2. genitori;

    3. fratelli e sorelle;

    4. convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.

  2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione e' ripartita, in caso di concorso di piu' soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

  3. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.

Art 9.

(Ammontare dell'elargizione)

  1. L'elargizione e' corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora piu' domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non puo' superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.

  2. L'elargizione e' esente dal pagamento delle imposte...

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