DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 284 - Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso

Coming into Force29 Luglio 2001
End of Effective Date23 Aprile 2014
Published date14 Luglio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/07/14/001G0342/CONSOLIDATED/20140409
Enactment Date28 Maggio 2001
Official Gazette PublicationGU n.162 del 14-07-2001
Titolo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, ed in particolare l'articolo 7, comma 1;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Sentito il garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze e per la solidarieta' sociale; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

  1. per "legge", la legge 22 dicembre 1999, n. 512 recante "Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso";

  2. per "Comitato", il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso previsto dall'articolo 3 della legge;

  3. per "Commissario", il commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge;

  4. per "Fondo", il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso istituito dall'articolo 1 della legge;

  5. per "CONSAP", la concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 FEBBRAIO 2014, n. 60

Art 2.

Composizione e funzionamento del Comitato

  1. Il Comitato, costituito con decreto del Ministro dell'interno e composto secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge, e' presieduto dal commissario che lo convoca con le modalita' stabilite dallo stesso Comitato.

  2. Per ciascuno dei rappresentanti indicati dall'articolo 3 della legge si provvede alla nomina di un supplente.

  3. Ai fini della validita' delle sedute del Comitato e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Di ciascuna seduta e' redatto apposito processo verbale nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti e' riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.

  4. Le deliberazioni del Comitato sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. A parita' di voti prevale il voto del commissario.

  5. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari dell'ufficio di cui all'articolo 4, con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.

  6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi delle spese sostenute, a valere sul Fondo, al presidente, ai componenti del Comitato ed ai funzionari con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.

Art 2.

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Art 3.

Attribuzioni del Comitato

  1. Il Comitato delibera sulle domande per il risarcimento dei danni, per la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, su eventuali casi di sospensione del procedimento o di revoca o riforma dei provvedimenti gia' adottati, nonche' su ogni altra questione inerente all'applicazione della legge che il commissario ritiene opportuno sottoporre al suo esame.

  2. Il Comitato, all'inizio di ogni anno, approva un programma di informazione, predisposto dal commissario, finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di solidarieta' e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso. L'informazione puo' consistere nella divulgazione attraverso gli organi di stampa, delle finalita' della legge e delle modalita' di accesso al Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nonche' nella realizzazione di materiale informativo. Le attivita' relative sono realizzate dal commissario d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le spese necessarie sono poste a carico del Fondo e sono liquidate dalla CONSAP.

  3. Il Comitato approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, illustrando le questioni di carattere interpretativo od applicativo piu' rilevanti inerenti il procedimento e proponendo eventuali modifiche o integrazioni della normativa vigente. La relazione e' trasmessa dal commissario al Ministro dell'interno.

Art 3.

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Art 4.

Ufficio di supporto al Comitato

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' individuato, nell'ambito delle strutture della direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno e ferma restando la dotazione organica del medesimo Ministero, un ufficio con i seguenti compiti:

  1. gestione del rapporto di concessione con la CONSAP;

  2. assistenza tecnica e supporto del Comitato.

Art 4.

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Art 5.

Attribuzioni del commissario

  1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3 della legge, al commissario spettano i seguenti compiti:

    1. coordinamento delle iniziative di solidarieta' e sostegno alle vittime dei reati di tipo mafioso, in raccordo con gli altri enti interessati;

    2. proposta al Ministro dell'interno di modifiche ed integrazioni alla disciplina normativa del Fondo, al fine di rendere piu' efficace e snella l'azione amministrativa;

    3. relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.

  2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il commissario si avvale di una apposita struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita senza oneri aggiuntivi di spesa presso il Ministero dell'interno e composta anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma 1, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per la corresponsione del compenso al commissario, qualora non appartenente ad una pubblica amministrazione.

  3. Le amministrazioni interessate assicurano ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del Comitato e dell'ufficio del commissario.

Art 5.

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Art 6.

Risorse finanziarie

  1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell'interno, e' alimentato:

    1. dallo stanziamento del capitolo di bilancio n. 2384 di pertinenza del Centro di responsabilita' 5 - Servizi civili dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

    2. dalle somme di cui all'articolo 2 della...

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