LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512 - Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso

Coming into Force25 Gennaio 2000
Enactment Date22 Dicembre 1999
Published date10 Gennaio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/01/10/000G0002/CONSOLIDATED/20180201
Official Gazette PublicationGU n.6 del 10-01-2000
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso)

  1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:

  1. da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;

  2. dai rientri previsti dall'articolo 2.

Art 1.

(Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso)

  1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:

  1. da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue; 5

  2. dai rientri previsti dall'articolo 2. (4)

Art 1.

(Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso)

  1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:

  1. da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue; (5)

  2. dai rientri previsti dall'articolo 2. (4)8

Art 1 bis.

Art. 1-bis (Altre forme eventuali di finanziamento).

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' destinare al Fondo una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge n. 44 del 1999.

Art 1 bis.

Art. 1-bis ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10

Art 2.

(Modifiche all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575)

  1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

  2. al comma 1, lettera b), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: ", al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

  3. al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

  4. al comma 3, lettera b), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

  5. al comma 3, lettera c), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso".

Art 3.

(Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso)

  1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto:

    1. da un rappresentante del Ministero dell'interno;

    2. da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

    3. da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

    4. da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

    5. da un rappresentante del Ministero delle finanze;

    6. da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

    7. da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

  2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per piu' di una volta.

  3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo e' attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

  5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.

Art 3.

(Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti )

  1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto:

    1. da un rappresentante del Ministero dell'interno;

    2. da due rappresentanti del Ministero della giustizia;

    3. da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

    4. da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

    5. da un rappresentante del Ministero delle finanze;

    6. da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

    7. da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi...

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