IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;
Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;
Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili;
Sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 dicembre 2009, del 10 maggio 2010, e del 12 luglio 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Ritenuto di non adeguarsi alla condizione sub c) cui e' condizionato il citato parere favorevole della Commissione parlamentare, in quanto e' necessario contemperare il mantenimento di una adeguata rappresentativita' in seno agli organi dell'ente con l'obbligo di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle condizioni a) e b) del citato parere della Commissione parlamentare ed all'articolo 6 del decreto legge del 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Riordino dell'organismo
In attuazione dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' disposto il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.
Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede legale in Gardone Val Trompia.