DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 222 - Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (10G0241)

Coming into Force06 Gennaio 2011
End of Effective Date28 Agosto 2017
Enactment Date29 Ottobre 2010
Published date22 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/12/22/010G0241/CONSOLIDATED/20170814
Official Gazette PublicationGU n.298 del 22-12-2010
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;

Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;

Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili;

Sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 dicembre 2009, del 10 maggio 2010, e del 12 luglio 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Ritenuto di non adeguarsi alla condizione sub c) cui e' condizionato il citato parere favorevole della Commissione parlamentare, in quanto e' necessario contemperare il mantenimento di una adeguata rappresentativita' in seno agli organi dell'ente con l'obbligo di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle condizioni a) e b) del citato parere della Commissione parlamentare ed all'articolo 6 del decreto legge del 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Riordino dell'organismo

  1. In attuazione dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' disposto il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.

  2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede legale in Gardone Val Trompia.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124

Art 2.

Compiti

  1. Il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche ed alle vigenti disposizioni normative, nonche' gli altri compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.

  2. Il Banco svolge altresi' attivita' e servizi tecnici, coerenti con i compiti di cui al comma 1, affidate mediante convenzione da amministrazioni ed organismi pubblici o privati, con corrispettivo.

  3. Il Banco puo' stipulare per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.

  4. Mediante convenzione con il Ministero dello sviluppo economico sono regolati i rapporti per l'esercizio dei compiti di punzonatura previsti dalle vigenti disposizioni con assunzione dei relativi oneri a carico del Banco.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124

Art 3.

Autonomia statutaria e organizzativa

  1. In considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco e' riconosciuta autonomia statutaria ed organizzativa, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco.

  2. Lo Statuto e' deliberato dall'Assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed e' sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e della difesa.

  3. Lo Statuto determina:

    1. le competenze dell'Assemblea dei partecipanti, del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche;

    2. le modalita' di designazione dei partecipanti all'Assemblea ed i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari;

    3. l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche.

  4. Lo Statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in materia di:

    1. criteri e modalita' per la designazione del Direttore generale in relazione a requisiti di professionalita' ed onorabilita';

    2. gestione del personale;

    3. definizione delle aree di responsabilita' delle strutture interne;

    4. definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici;

    5. criteri e modalita' per la stipula di accordi e convenzioni di cui all'articolo 2.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124

Art 4.

Organi

  1. Sono organi del Banco:

    1. l'Assemblea dei partecipanti;

    2. il Consiglio di amministrazione;

    3. il Presidente;

    4. il Collegio dei revisori dei conti.

  2. Per i componenti degli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono previsti compensi; per la partecipazione ai lavori dell'Assemblea di cui alla predetta lettera a) non sono corrisposti rimborsi di spese, anche di viaggio, da...

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