LEGGE 12 dicembre 1973, n. 993 - Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969

Coming into Force06 Marzo 1974
Published date19 Febbraio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/02/19/073U0993/ORIGINAL
Enactment Date12 Dicembre 1973
Official Gazette PublicationGU n.46 del 19-02-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed agli atti connessi di cui all'articolo precedente dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VI della convenzione stessa.

Art 3.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 400.000 annue, sara' a carico del bilancio del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili di Gardone Valtrompia, che dara' comunicazione di ciascun versamento al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 dicembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convention

CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES POINCONS D'EPREUVES DES ARMES A FEU PORTATIVES.

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B.- Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese indicato nella convenzione, qui sopra riportato.

CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PUNZONI DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI.

I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, della Repubblica del Cile, dello Stato spagnolo, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e della Repubblica socialista cecoslovacca;

Constatato che la convenzione del 15 luglio 1914, conclusa in

vista della creazione di norme uniformi per il reciproco

riconoscimento dei punzoni di prova ufficiali delle armi da fuoco non risponde piu' alle esigenze della tecnica moderna,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Viene istituita una commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili, qui appresso indicata Commissione internazionale permanente, abbreviata con la sigla CIP.

Essa ha il compito:

1) di scegliere, da un lato, gli apparecchi che serviranno da campione per la misurazione della pressione di tiro e, dall'altro, i procedimenti di misurazione che i servizi ufficiali dovranno utilizzare per determinare, nel modo piu' pratico e preciso, la pressione sviluppata dalle cartucce da tiro e da prova:

  1. nelle armi da caccia, da tiro, da difesa, ad eccezione delle armi destinate alla guerra terrestre, navale o aerea; tuttavia le Parti contraenti hanno la facolta' di utilizzare per tutte o per una parte di queste ultime armi, gli strumenti ed i procedimenti di misurazione adottati;

  2. in tutti gli altri dispositivi portatili, armi od apparecchi a scopi industriali o professionali non menzionati in precedenza e che utilizzano una carica di esplosivo per la propulsione, sia di un proiettile, sia di qualsivoglia elemento meccanico e la cui prova sia riconosciuta necessaria dalla Commissione internazionale permanente.

Detti apparecchi saranno denominati "apparecchi campione".

2) di determinare la natura e le modalita' di esecuzione delle prove ufficiali alle quali dovranno, per offrire ogni garanzia di sicurezza, essere sottoposte le armi o gli apparecchi indicati ai paragrafi 1), a) e b).

Dette prove saranno designate con l'espressione "prove campione".

3) di apportare agli apparecchi campione di misurazione, ai metodi d'impiego ad essi relativi nonche' alle prove campione, tutti i perfezionamenti, modifiche o complementi richiesti dal progresso della metrologia, della fabbricazione delle armi da fuoco portatili e degli apparecchi a scopi industriali o professionali, nonche' delle loro munizioni.

4) di ricercare l'unificazione delle dimensioni della camera di cartuccia delle armi da fuoco poste in commercio e le modalita' di controllo e di prova delle loro munizioni.

5) di esaminare le leggi e i regolamenti relativi alla prova ufficiale delle armi da fuoco portatili emanate dai Governi contraenti al fine di accertare che siano conformi alle disposizioni adottate in applicazione del precedente paragrafo 2).

6) di dichiarare in quali Stati contraenti l'esecuzione delle prove corrisponda alla prova campione di cui al paragrafo 2) e di pubblicare una tabella riproducente i modelli dei punzoni utilizzati dai Banchi di prova ufficiali dei detti Stati sia attualmente sia a partire dalla firma della convenzione del 15 luglio 1914.

7) di ritirare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 6) e di modificare la tabella ove non siano piu' soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6).

Articolo II

I punzoni dei Banchi di prova ufficiali di ciascuna delle Parti contraenti saranno riconosciuti sul territorio delle altre Parti contraenti a condizione che siano stati oggetto della dichiarazione di cui al paragrafo 6) dell'articolo I.

Articolo III

La composizione e le attribuzioni della Commissione internazionale permanente sono determinate dal regolamento allegato alla presente convenzione. Tale regolamento e' parte integrante della convenzione stessa.

Articolo IV

In caso di dubbio o di discussione circa l'interpretazione o l'applicazione di uno dei punti di ordine tecnico determinati da una decisione della Commissione internazionale permanente adottata in applicazione dell'articolo I della presente convenzione e dell'articolo 5 del regolamento, il Governo interessato ricorrera' al parere della Commissione internazionale permanente.

Articolo V

La presente convenzione e' aperta alla firma a partire dal 1 luglio 1969.

Articolo VI
  1. Ciascuno dei Governi firmatari notifichera' al...

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