DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1964, n. 1612 - Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili

Coming into Force10 Marzo 1965
Enactment Date28 Ottobre 1964
Published date23 Febbraio 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/02/23/064U1612/CONSOLIDATED/20101222
Official Gazette PublicationGU n.47 del 23-02-1965
TITOLO I Amministrazione e funzionamento del Banco
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1960 n. 186, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa;

Decreta; Art. 1.

Il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili ha sede in Gardone Val Trompia (Brescia).

Con le modalita' stabilite dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, possono essere istituite sezioni del Banco in altre localita' dove l'industria di dette armi assuma particolare importanza.

La istituzione di dette sezioni puo' essere promossa da enti e associazioni i quali debbono, a tal fine, presentare domanda al Ministero dell'industria e del commercio corredata di documenti idonei a comprovare la necessita' dell'istituzione in relazione alla produzione locale di armi, nonche' delle deliberazioni con le quali gli enti e associazioni interessati si assumono l'onere della spesa per l'impianto della sezione e quello della spesa per il funzionamento che non possa essere fronteggiata con le entrate della sezione medesima.

I locali del Banco e delle sue sezioni devono essere completamente estranei alle fabbricazioni di armi o parti di armi.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1960 n. 186, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa;

Decreta; Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222

Art 2.

Il Banco nazionale di prova e' retto da un Consiglio di amministrazione e funziona sotto la responsabilita' di un direttore.

Il Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio, e' composto di:

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito;

un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia;

un rappresantante del comune di Brescia;

un rappresentante del comune di Gardone Val Trompia;

due rappresentanti degli industriali fabbricanti di armi;

un rappresentante degli artigiani fabbricanti di armi;

un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Province in cui abbiano sede sezioni del Banco.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il direttore del Banco partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo ed ha le funzioni di segretario.

Il Consiglio si raduna in seduta ordinaria due volte all'anno, entro il mese di marzo e di ottobre, per l'approvazione rispettivamente del conto consuntivo e del bilancio preventivo del Banco. E' convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222

Art 3.

Il Consiglio di amministrazione:

  1. cura la gestione finanziaria, del Banco e delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporsi entrambi all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio;

  2. vigila sul regolare funzionamento del Banco;

  3. determina il numero, le qualifiche e le mansioni del personale necessario al funzionamento del Banco;

  4. adotta i provvedimenti relativi al personale tecnico e amministrativo in conformita' delle norme stabilite dal regolamento amministrativo e tecnico del Banco;

  5. propone al Ministero dell'industria e del commercio le tariffe per le prove delle armi da fuoco portatili ai sensi dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, numero 186;

  6. predispone il regolamento amministrativo e tecnico per la disciplina dei servizi del Banco ed il trattamento giuridico ed economico del personale, da sottoporsi all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222

Art 4.

Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, qualora, richiamato all'osservanza di leggi o regolamenti, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre circostanze pregiudichino il regolare funzionamento del Banco ed ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

Con lo stesso decreto l'amministrazione del Banco e' affidata, per un periodo non superiore ad un anno, ad un commissario straordinario, al quale puo' essere corrisposta, a carico del bilancio del Banco stesso, una indennita' la cui misura e' stabilita dal Ministro per la industria ed il commercio.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT