LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186 - Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili

Coming into Force07 Aprile 1960
Published date23 Marzo 1960
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/03/23/060U0186/CONSOLIDATED/20101222
Enactment Date23 Febbraio 1960
Official Gazette PublicationGU n.71 del 23-03-1960
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, nonche' le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra localita'.

La prova subita deve risultare da appositi marchi impressi dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione.

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova gia' subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.

Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane presso le quali vengono presentate per l'importazione armi da fuoco non marchiate o munite di marchi apposti da Banchi di prova esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova.

Art 1.

Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, nonche' le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra localita'.

La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, puo' essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta.

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova gia' subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.

Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane presso le quali vengono presentate per l'importazione armi da fuoco non marchiate o munite di marchi apposti da Banchi di prova esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova.

Art 1.

Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, nonche' le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere...

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