LEGGE 6 dicembre 1993, n. 509 - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile

Coming into Force25 Dicembre 1993
Enactment Date06 Dicembre 1993
Published date10 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/10/093G0594/CONSOLIDATED/20180908
Official Gazette PublicationGU n.289 del 10-12-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

(Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime)

  1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate comuni a norma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, comprese le munizioni a salve, nonche' quelle destinate agli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.

  2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1 luglio 1969, di cui e' stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

  3. Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, che deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni.

  4. Sono altresi' sottoposte ai controlli previsti dalla presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993.

  5. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, le parole: "nonche' le armi tipo guerra" sono sostituite dalle seguenti: "le armi a salve, le armi tipo guerra".

  6. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e succes- sive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti".

Art 2.

(Contenuto del controllo)

  1. Il controllo delle munizioni comprende: prende:

  1. la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sulle unita' di imballaggio elementare;

  2. la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi su ciascuna cartuccia;

  3. la verifica della conformita' delle caratteristiche dimensionali;

  4. la verifica della pressione media delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali;

  5. la verifica della sicurezza di funzionamento.

Art 3.

(Indicazione obbligatoria sulla unita' di imballaggio elementare)

  1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.

  2. L'unita' di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:

  1. il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni;

  2. la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;

  3. il numero di identificazione del lotto e la quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare;

  4. per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore;

  5. il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonche' alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.

Art 3.

(Indicazione obbligatoria sulla unita' di imballaggio elementare)

  1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.

  2. L'unita' di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:

  1. il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni;

  2. la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;

    c) il numero di identificazione del lotto, la quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione;

  3. per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore;

  4. il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonche' alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.

Art 4.

Art 4. (Indicazioni distintive delle cartucce)

  1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni:

    1. l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);

    2. sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro o la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT