DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 244 - Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11G0010)

Coming into Force02 Febbraio 2011
Published date18 Gennaio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/01/18/011G0010/ORIGINAL
Enactment Date29 Ottobre 2010
Official Gazette PublicationGU n.13 del 18-01-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 12 novembre 1964, n. 1279, istitutiva del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 10-bis, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;

Ritenuto necessario procedere al riordino dell'assetto ordinamentale ed organizzativo del Fondo, mediante una armonizzazione della vigente disciplina all'attuale ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle mutate esigenze di funzionalita' del predetto ente;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 29 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Natura del Fondo

  1. Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato».

  2. Il Fondo, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

Art 2.

Finalita'

  1. Il Fondo cura l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli gia' realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali.

  2. In particolare, il Fondo provvede:

    1. all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;

    2. all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi;

    3. alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;

    4. alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilita' civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;

    5. alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosita' delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessita'. La sovvenzione puo' consistere...

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