DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1992, n. 417 - Regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Coming into Force08 Novembre 1992
Enactment Date07 Agosto 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/10/24/092G0447/ORIGINAL
Published date24 Ottobre 1992
Official Gazette PublicationGU n.251 del 24-10-1992 - Suppl. Ordinario n. 115
CAPO I ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come integrato dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonche' l'art. 7 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.359, che prevede l'emanazione di nuove norme di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il quale puo' contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 17 delle legge 23 agosto 1988, n. 400; Dato atto che lo schema di regolamento e' stato sottoposto al parere del Ministro del tesoro, che si e' espresso favorevolmente in data 16 agosto 1988 e in data 29 luglio 1991; Uditi i pareri della Corte dei conti, espressi nelle adunanze delle sezioni riunite del 10 marzo 1989 e del 23 ottobre 1991; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 22 marzo 1990 e del 19 marzo 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1992; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Art. 1 Disposizioni generali 1. I prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, funzionari delegati titolari di contabilita' speciale, curano il coordinamento e l'unita' di indirizzo amministrativo-contabile delle attivita' dei vari uffici di amministrazione e contabilita' degli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 2. I questori sovrintendono all'attivita' amministrativo-contabile degli uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia, nell'ambito delle attribuzioni devolute da leggi e regolamenti e delle direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art 2.

Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilita' 1. Ferme restando l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi stabilite con i decreti previsti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, per i singoli uffici e reparti della Polizia di Stato, le attribuzioni in materia di amministrazione e contabilita' sono le seguenti: a) trattamento economico del personale: predisposizione degli atti relativi alle attribuzioni di stipendi ed altri assegni fissi, di trattamenti pensionistici e di fine rapporto, nonche' ai riscatti ed alle ricongiunzioni di servizi, alla posizione assicurativa I.N.P.S. ed alla liquidazione delle spese per cure; adempimenti preliminari per la liquidazione di competenze accessorie e di eventuali altri emolumenti dovuti anche al personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso l'ufficio od il reparto; b) gestione patrimoniale: mobilio, arredi, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, armamento ed altri materiali e mezzi; manutenzione e pulizia dei locali; tenuta delle scritture contabili relative anche ai beni immobili; c) servizio di cassa: riscossioni e pagamenti; d) servizi vari: mense di servizio; spese concernenti il benessere del personale; spese d'ufficio; spese varie. 2. Per tutto il personale degli uffici e reparti della provincia, fatta eccezione del personale amministrato dal reparto autonomo del Ministero dell'interno, gli adempimenti preliminari e la predisposizione degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 vengono espletati presso l'ufficio amministrativo-contabile della questura. 3. Per gli organismi istituiti nella capitale ai sensi dell'art. 31, primo comma, n. 3), della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la banda musicale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e per il reparto autonomo del Ministero dell'interno, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dal predetto reparto autonomo. 4. Per gli organismi di cui al comma 3 istituiti presso le altre sedi, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dalla questura competente per territorio. 5) Per l'istituto superiore di polizia e per gli altri istituti di istruzione del personale della Polizia di Stato, nonche' per la scuola di perfezionamento per le forze di polizia, sono fatti salvi i particolari ordinamenti relativi alla loro organizzazione amministrativo-contabile. Per quanto non previsto dagli ordinamenti medesimi, si applicano le norme del presente regolamento.

CAPO II AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Art 3.

Stipendi ed altri oneri 1. Il Ministero dell'interno somministra, in tempo utile, ai prefetti, ai commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, quali funzionari delegati titolari di contabilita' speciale, i fondi occorrenti per la corresponsione a tutto il personale della Polizia di Stato degli emolumenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2, nonche' il pagamento di ogni altra competenza accessoria concernente il personale medesimo. 2. Per il personale di cui al comma 1, si applica il disposto dell'art. 56, primo comma, n. 8), della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. 3. Il Ministero dell'Interno somministra, altresi', in tempo utile, ai predetti funzionari delegati i fondi occorrenti per il pagamento di competenze accessorie ed eventuali altri emolumenti dovuti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ad appartenenti ad altre forze e corpi di polizia, alle forze armate, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche ed a privati. 4. Per le spese indicate dai commi 1 e 3, le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa sono disposte senza limiti di importo.

Art 4.

Somministrazione dei fondi 1. Per i pagamenti previsti dall'articolo 3, i prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta dispongono l'emissione di appositi ordinativi in favore degli istituti e della scuola di cui al comma 5 dell'art. 2, per il personale ivi in servizio, delle questure, per il personale in servizio presso le stesse questure e gli altri uffici e reparti della Polizia di Stato della provincia, del reparto autonomo del Ministero dell'interno, per il personale amministrato dal reparto medesimo, dei comandi ed uffici interessati, per gli appartenenti ad altre forze e corpi di polizia, alle forze armate ed alle Amministrazioni pubbliche, nonche' in favore degli aventi diritto, per i privati.

Art 5.

Termini 1. Le richieste di fondi per le necessita' connesse al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi debbono pervenire alle prefetture, ai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta in tempo utile ed essere redatte sulla base dell'effettivo fabbisogno ed in relazione all'esatta posizione amministrativa di ciascun dipendente. 2. Le relative somministrazioni debbono essere disposte in tempo utile affinche' i pagamenti agli aventi diritto vengono effettuati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni. 3. Restano ferme le norme di cui alla legge 14 aprile 1977, n.112.

Art 6.

Pagamenti 1. La questura provvede, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia,agli adempimenti necessari per la commutazione delle somme corrispondenti agli emolumenti di cui all'articolo 5 in assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli interessati, qualora questi ultimi non ne chiedano l'accreditamento sul proprio conto corrente bancario. 2. Provvede, altresi', alla distribuzione, in tempo utile, degli assegni agli uffici e reparti della Polizia di Stato della provincia, per i successivi adempimenti. 3. Per il personale amministrato dal reparto autonomo del Ministero dell'interno, gli adempimenti indicati nel comma 1 sono curati dal reparto medesimo.

Art 7.

Decentramento in materia di trattamento economico 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, primo comma...

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