DECRETO 19 aprile 2000, n. 432 - Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE

Coming into Force09 Febbraio 2001
End of Effective Date27 Novembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/01/25/001G0035/CONSOLIDATED/20031113
Published date25 Gennaio 2001
Enactment Date19 Aprile 2000
Official Gazette PublicationGU n.20 del 25-01-2001
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);

Viste le direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 99/97/CE del 13 dicembre 1999 che hanno modificato la direttiva 95/21/CE sopra citata;

Visto l'articolo 6 e l'allegato D della legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997";

Visto l'articolo 4 e l'allegato D della legge 5 febbraio 1999, n. 25, concernente: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, concernente: "Regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", ed in particolare l'articolo 15;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con nota n. 1864 del 18 aprile 2000; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  1. "convenzioni": quelle di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, alle convenzioni e relativi

    codici obbligatori, in vigore al 1o luglio 1998;

    1) la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del

    1966 (LL66), resa esecutiva con decreto del Presidente della

    Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio

    1968;

    2) la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita

    umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e resa

    esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

    3) la Convenzione internazionale per la prevenzione

    dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973

    e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;

    4) la Convenzione internazionale sugli standard per

    l'addestramento, i titoli professionali ed il servizio di guardia

    dei naviganti del 1978 (STCW 78) ratificata con legge 21 novembre

    1985, n. 739, entrata in vigore in Italia il 26 novembre 1987;

    5) la Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del

    1972 (COLREG 1972) ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;

    6) la Convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle

    navi mercantili del 1969 (tonnage 69) ratificata con legge 22

    ottobre 1973, n. 957, entrata in vigore il 18 luglio 1982, con

    effetti esecutivi dal 18 luglio 1984;

    7) la Convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi

    mercantili del 29 ottobre 1976 (ILO n. 147) ratificata con legge

    10 aprile 1981, n. 159;

  2. "Codice ISM": il Codice internazionale sulla gestione della sicurezza adottato dall'Organizzazione marittima internazionale il

    4 novembre 1993 e reso obbligatorio dal capitolo IX della

    Convenzione SOLAS 74;

  3. "MOU": il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, quale risulta al

    14 gennaio 1998;

  4. "nave": qualsiasi nave per trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione

    delle convenzioni;

  5. "impianto off-shore": una piattaforma fissa o galleggiante che opera sulla piattaforma continentale nazionale;

  6. "Autorita' competente": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di

    porto, comandi periferici e, per quanto attiene alle attivita' di

    prevenzione degli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino,

    il Ministero dell'ambiente che, a tali fini, si avvale del

    predetto Comando generale;

  7. "ispettore": ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o altra persona munita dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del

    presente decreto e formalmente incaricata dall'Autorita'

    competente a svolgere le ispezioni di controllo dello Stato di

    approdo;

  8. "ispezione": la visita a bordo di una nave al fine di accertare la validita' dei certificati pertinenti e di altri documenti, le

    condizioni della nave, delle dotazioni e dell'equipaggio nonche'

    le condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio;

  9. "ispezione dettagliata": l'ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio, nei casi specificati

    all'articolo 5, comma 3, sono sottoposti, parzialmente o

    interamente, ad un esame particolareggiato per verificare la

    costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le

    condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure

    operative a bordo;

  10. "ispezione estesa": ispezione che si effettua nei casi indicati nell'articolo 5, comma 4;

  11. "fermo": il divieto per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave

    insicura;

  12. "sospensione di un'operazione": il divieto per una nave di continuare una qualunque attivita' operativa tecnica o commerciale

    a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso,

    rendono il proseguimento della predetta attivita' pericoloso per

    la sicurezza della navigazione, la salute delle persone a bordo o

    per l'ambiente.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 13 OTTOBRE 2003, N. 305

Art 2.

Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica alle navi e relativi equipaggi, che approdano in un porto nazionale o in un impianto off-shore o che sono ancorate a largo di tale porto o impianto. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, si applicano i requisiti della pertinente Convenzione e, qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano le misure necessarie ai sensi dell'allegato I al MOU.

  2. Il presente regolamento non si applica alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliari, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali e alle unita' da diporto che non si dedicano a traffici commerciali.

  3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui all'articolo 1, l'Autorita' competente accerta che la nave ed il relativo equipaggio che godono di un trattamento diverso da quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale convenzione, presentino comunque requisiti non inferiori a quelli previsti dalle stesse convenzioni internazionali.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 13 OTTOBRE 2003, N. 305

Art 3.

Ispettori

  1. Gli ispettori, anche qualora estranei al Corpo delle capitanerie di porto, dipendono funzionalmente dall'Autorita' competente, che assicura il controllo ed il coordinamento dell'attivita' ispettiva nei porti nazionali, l'analisi dei dati statistici relativi alle ispezioni, nonche' la trasmissione costante delle informazioni acquisite ai Ministeri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.

  2. Ciascun ispettore, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali indicati nell'allegato VII ad opera dell'Autorita' competente, viene provvisto di un documento autorizzativo personale, sotto forma di documento di identita', rilasciato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, conforme al modello previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 novembre 1997, n. 275.

  3. Il documento di cui al comma 2 e' soggetto a rinnovo triennale e deve essere esibito ai fini dell'accesso alla nave.

  4. L'ispettore puo' farsi motivatamente assistere da soggetti muniti di specialistiche competenze professionali, ai fini dello svolgimento di particolari compiti di ispezione.

  5. Gli ispettori ed i soggetti di cui al comma 4, non possono avere alcun interesse economico nei porti in cui avviene l'ispezione ne' con le navi ispezionate; gli ispettori estranei al Corpo delle capitanerie di porto non possono essere dipendenti ne' possono intraprendere attivita' per conto di organizzazioni non governative che rilasciano i certificati per conto dello Stato di bandiera e quelli di classe o che svolgono gli accertamenti necessari per il rilascio di tali certificati. Per quanto non...

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