IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);
Viste le direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 99/97/CE del 13 dicembre 1999 che hanno modificato la direttiva 95/21/CE sopra citata;
Visto l'articolo 6 e l'allegato D della legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997";
Visto l'articolo 4 e l'allegato D della legge 5 febbraio 1999, n. 25, concernente: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, concernente: "Regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", ed in particolare l'articolo 15;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con nota n. 1864 del 18 aprile 2000; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
-
"convenzioni": quelle di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, alle convenzioni e relativi
codici obbligatori, in vigore al 1o luglio 1998;
1) la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del
1966 (LL66), resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio
1968;
2) la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita
umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e resa
esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
3) la Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973
e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;
4) la Convenzione internazionale sugli standard per
l'addestramento, i titoli professionali ed il servizio di guardia
dei naviganti del 1978 (STCW 78) ratificata con legge 21 novembre
1985, n. 739, entrata in vigore in Italia il 26 novembre 1987;
5) la Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del
1972 (COLREG 1972) ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
6) la Convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle
navi mercantili del 1969 (tonnage 69) ratificata con legge 22
ottobre 1973, n. 957, entrata in vigore il 18 luglio 1982, con
effetti esecutivi dal 18 luglio 1984;
7) la Convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi
mercantili del 29 ottobre 1976 (ILO n. 147) ratificata con legge
10 aprile 1981, n. 159;
-
"Codice ISM": il Codice internazionale sulla gestione della sicurezza adottato dall'Organizzazione marittima internazionale il
4 novembre 1993 e reso obbligatorio dal capitolo IX della
Convenzione SOLAS 74;
-
"MOU": il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, quale risulta al
14 gennaio 1998;
-
"nave": qualsiasi nave per trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione
delle convenzioni;
"impianto off-shore": una piattaforma fissa o galleggiante che opera sulla piattaforma continentale nazionale;
-
"Autorita' competente": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, comandi periferici e, per quanto attiene alle attivita' di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino,
il Ministero dell'ambiente che, a tali fini, si avvale del
predetto Comando generale;
-
"ispettore": ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o altra persona munita dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del
presente decreto e formalmente incaricata dall'Autorita'
competente a svolgere le ispezioni di controllo dello Stato di
approdo;
-
"ispezione": la visita a bordo di una nave al fine di accertare la validita' dei certificati pertinenti e di altri documenti, le
condizioni della nave, delle dotazioni e dell'equipaggio nonche'
le condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio;
-
"ispezione dettagliata": l'ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio, nei casi specificati
all'articolo 5, comma 3, sono sottoposti, parzialmente o
interamente, ad un esame particolareggiato per verificare la
costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le
condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure
operative a bordo;
"ispezione estesa": ispezione che si effettua nei casi indicati nell'articolo 5, comma 4;
-
"fermo": il divieto per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave
insicura;
-
"sospensione di un'operazione": il divieto per una nave di continuare una qualunque attivita' operativa tecnica o commerciale
a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso,
rendono il proseguimento della predetta attivita' pericoloso per
la sicurezza della navigazione, la salute delle persone a bordo o
per l'ambiente.