DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1998, n. 202 - Regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

Coming into Force15 Luglio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/06/30/098G0245/CONSOLIDATED/20010518
Published date30 Giugno 1998
Enactment Date24 Aprile 1998
Official Gazette PublicationGU n.150 del 30-06-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DALLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Visto l'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 marzo 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 aprile 1998;

Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito della disciplina

  1. In attesa di una nuova disciplina generale in materia, da emanarsi ai sensi degli articoli 1 e 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' ordinato secondo le disposizioni del presente regolamento, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

IL PRESIDENTE DALLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Visto l'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 marzo 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 aprile 1998;

Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 177

Art 2.

Ministro e uffici ausiliari

  1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' l'organo di direzione politicoamministrativa del Ministero e ne determina gli indirizzi.

  2. Il Ministro si avvale dei seguenti uffici ausiliari: un ufficio di gabinetto, un ufficio legislativo, una segreteria particolare, una segreteria tecnica, un ufficio stampa.

    Presso tali uffici, il Ministro puo' richiedere la utilizzazione di estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi della normativa di carattere generale sulla composizione dei Gabinetti dei Ministeri e puo', altresi', avvalersi di un estraneo alla pubblica amministrazione per la funzione di segretario particolare e di un giornalista per la funzione di capo dell'ufficio stampa.

  3. All'Ufficio di gabinetto e' preposto il capo di gabinetto, coadiuvato da uno o piu' vice capo di gabinetto, che coordina l'intera attivita' di supporto del Ministro con particolare riferimento alla conformita' dell'attivita' gestionale di competenza dei Dipartimenti e Servizi, in cui viene articolato il Ministero, all'indirizzo politicoamministrativo.

  4. La responsabilita' dell'ufficio legislativo e' affidata ad un consigliere giuridico che collabora con il Ministro e con il capo di gabinetto.

  5. Con decreto del Ministro possono essere istituite commissioni di studio e consultive per l'esame di specifiche questioni o materie.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 177

Art 3.

Organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione

  1. Gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dei trasporti e della navigazione si compongono di tre dipartimenti, con compiti finali nonche' con compiti di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi e di cinque servizi con compiti strumentali.

  2. I dipartimenti sono:

    1. Dipartimento dei trasporti terrestri;

    2. Dipartimento della navigazione marittima ed interna;

    3. Dipartimento dell'aviazione civile.

  3. I cinque servizi con compiti strumentali sono:

    1. il Servizio pianificazione e programmazione;

    2. il Servizio affari economici, bilancio e politiche internazionali e comunitarie;

    3. il Servizio affari generali e del personale;

    4. il Servizio sistemi informativi e statistica;

    5. il Servizio di vigilanza sulle ferrovie.

  4. Ai dipartimenti, ai servizi ed alle unita' di gestione sono preposti dirigenti generali di livello c.

  5. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione autonoma, il Servizio di controllo interno.

  6. Gli uffici centrali e periferici a livello dirigenziale non generale o equiparato sono disciplinati con successivi decreti ministeriali. Le circoscrizioni territoriali degli uffici marittimi periferici restano quelle individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 699.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 177

Art 4.

Dipartimento dei trasporti terrestri

  1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri si articola nelle seguenti unita' di gestione:

  1. unita' di gestione dell'autotrasporto di persone e cose, con competenza in materia di trasporto di persone e di cose, sia nazionali, sia internazionali, ivi compresi i prezzi e le tariffe;

  2. unita' di gestione della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, con competenza in materia di veicoli e loro dispositivi nonche' di conducenti, ivi compresi la circolazione e la sicurezza stradale;

  3. unita' di gestione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, con competenza in materia di coordinamento, sicurezza dei sistemi di trasporto nonche' di recepimento della normativa comunitaria del settore.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 177

Art 5.

Dipartimento della navigazione marittima ed interna

  1. Il Dipartimento della navigazione marittima ed interna si articola nelle seguenti unita' di gestione:

  1. unita' di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, per l'eserciziodelle competenze statali in materia di programmazione, coordinamento e vigilanza sui porti ivi comprese la classificazione, la realizzazione, la manutenzione e l'escavazione; sulle autorita' portuali; sui servizi portuali; sull'amministrazione del pubblico demanio marittimo;

  2. unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, per l'esercizio delle competenze statali in materia di politica e disciplina internazionale dei trasporti...

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