DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2001, n. 233 - Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri

Coming into Force04 Luglio 2001
Enactment Date24 Maggio 2001
Published date19 Giugno 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/06/19/001G0292/CONSOLIDATED/20100121
Official Gazette PublicationGU n.140 del 19-06-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c); 12, comma 1, lettere n), o) e q); 13, comma 2, e 17, comma 1;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 19;

Visto l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'articolo 45, commi 13 e 23, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, recanti "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267: "Regolamento recante norme per l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 ha integrato i principi e i criteri direttivi gia' previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e che, pertanto, si rende necessario disciplinare alla luce dei predetti principi e criteri direttivi gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri;

Considerato, altresi', che il citato articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 settembre 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Considerato che la Corte dei conti ha omesso la registrazione di alcune parole contenute nell'analogo regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato con le predette omissioni nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001;

Ritenuto quindi opportuno di adeguarsi all'orientamento espresso dalla Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  2. Ministro: il Ministro degli affari esteri;

  3. Ministero: il Ministero degli affari esteri;

  4. decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

  5. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri;

  6. ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c); 12, comma 1, lettere n), o) e q); 13, comma 2, e 17, comma 1;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 19;

Visto l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'articolo 45, commi 13 e 23, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, recanti "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267: "Regolamento recante norme per l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 ha integrato i principi e i criteri direttivi gia' previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e che, pertanto, si rende necessario disciplinare alla luce dei predetti principi e criteri direttivi gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri;

Considerato, altresi', che il citato articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 settembre 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Considerato che la Corte dei conti ha omesso la registrazione di alcune parole contenute nell'analogo regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato con le predette omissioni nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001;

Ritenuto quindi opportuno di adeguarsi all'orientamento espresso dalla Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  2. Ministro: il Ministro degli affari esteri;

  3. Ministero: il Ministero degli affari esteri;

    d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

    d-bis) vice Ministro: i Sottosegretari di Stato ai quali e' stato attribuito il titolo di vice Ministro.

  4. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri;

    f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N.218. 1

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione

  1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche...

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