DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1999, n. 267 - Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri

Coming into Force21 Agosto 1999
Published date06 Agosto 1999
Enactment Date11 Maggio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/06/099G0337/CONSOLIDATED/20080118
Official Gazette PublicationGU n.183 del 06-08-1999 - Suppl. Ordinario n. 150
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Considerato che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, gli ambasciatori ed i Ministri plenipotenziari sono chiamati a prestare servizio, secondo criteri di rotazione, sia presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri. sia all'estero con funzioni di Capo di rappresentanza diplomatica, Ministro o Ministro consigliere di rappresentanza diplomatica, Capo di consolato generale di prima classe; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 25 gennaio 1999 e del 26 aprile 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito della disciplina 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali, in cui si articola l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N. 258

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

  1. Il gabinetto del Ministro e' disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nel suo ambito operano:

  1. l'ufficio legislativo, che attende ai seguenti compiti: elaborazione di provvedimenti legislativi e regolamentari

interessanti il Ministero degli affari esteri; incombenze relative

alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esame dei

provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e preparazione

della documentazione relativa; esame dei provvedimenti di

iniziativa parlamentare e di quelli legislativi e regolamentari

predisposti da altre amministrazioni; b) l'ufficio per i rapporti con il Parlamento.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 GIUGNO 2002, N. 157

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N. 258

Art 3.

Segretario generale

  1. Il segretario generale coadiuva direttamente il Ministro nell'attivita' del Ministero, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, la continuita' delle funzioni e sovrintende all'attivita' dell'Amministrazione.

  2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del segretario generale, le funzioni vicarie sono attribuite ad un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di prima classe.

  3. Alle dirette dipendenze del segretario generale operano: a) la "Unita' di coordinamento": assiste il segretario generale nelle funzioni di coordinamento dell'attivita' dell'Amministrazione.

Cura, inoltre, i rapporti con le regioni e gli altri enti

territoriali italiani, per quanto attiene le loro attivita' di

relazione con l'estero;

  1. la "Unita' di analisi e programmazione": e' incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi

    strategici di politica estera;

  2. la "Unita' di crisi": e' chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonche' a adottare le misure

    necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza

    dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato.

Art 3.

(Segretario generale e Segreteria generale).

(( 1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione, coordinandone gli uffici e le attivita' e vigilando sulla loro efficienza e rendimento.

  1. Le funzioni vicarie del Segretario generale sono esercitate dal Vice Segretario generale, al quale possono altresi' essere delegate dal Segretario generale funzioni di coordinamento in specifici settori.

  2. Il Segretario generale ed il Vice Segretario generale sono assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attivita' dell'Amministrazione da una "Unita' di coordinamento

  3. Nell'ambito della Segreteria generale operano altresi':

  1. la "Unita' di analisi e programmazione , la quale e' incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione, raccogliere documentazione su temi strategici di politica estera;

  2. la "Unita' di crisi , la quale e' chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonche' ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;

  3. la "Unita' per le attivita' di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali italiani , la quale cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attivita' di relazione con l'estero. ))

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N. 258

Art 3 bis.

Art. 3-bis (Coordinamento).

(( 1. La funzione di coordinamento di cui all'articolo 3 e' diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.

  1. Nelle questioni che investono le attribuzioni di piu' direzioni generali e servizi la direzione generale o il servizio che ha la competenza principale assume autonomamente le opportune iniziative per assicurarne la coordinata trattazione.

  2. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di piu' direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni. ))

Art 3 bis.

Art. 3-bis. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N. 258

Art 4.

Strutture dell'Amministrazione centrale 1. L'Amministrazione centrale e' articolata nelle seguenti strutture di livello dirigenziale generale: a) cerimoniale diplomatico della Repubblica; b) ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; c) direzioni generali: 1) direzione generale per i paesi dell'Europa; 2) direzione generale per i paesi delle Americhe; 3) direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente; 4) direzione generale per i paesi dell'Africa sub-sahariana; 5) direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide; 6) direzione generale per l'integrazione europea; 7) direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani; 8) direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale; 9) direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale; 10) direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie; 11) direzione generale per il personale; 12) direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio; d) servizi: 1) servizio stampa e informazione; 2) servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati; 3) servizio storico, archivi e documentazione; 4) servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra; e) istituto diplomatico. 2. Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali sono disciplinate con decreto ministeriale ai sensi del comma 4-bis, lettera e) dell'articolo 17, della legge 29 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N. 258

Art 5.

Consiglio per gli affari internazionali 1. E' istituito il Consiglio per gli affari internazionali con le seguenti competenze: a) analisi degli indirizzi strategici di politica estera; b) coordinamento generale dei programmi di attivita'; c) esame delle situazioni internazionali di crisi; d) esame delle attivita', aventi incidenze e riflessi internazionali, delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici. 2. Il Consiglio per gli affari internazionali e' presieduto dal Ministro degli affari esteri e composto dai sottosegretari di Stato e dal segretario generale, nonche' dal capo di gabinetto, dal direttore generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani, dal direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e dal direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale. 3. I direttori generali, se convocati, partecipano al Consiglio per gli affari internazionali per...

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