DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2000, n. 85 - Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266

Coming into Force26 Aprile 2000
Enactment Date24 Marzo 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/04/11/000G0132/CONSOLIDATED/20081231
Published date11 Aprile 2000
Official Gazette PublicationGU n.85 del 11-04-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 agosto 1989, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;

Vista la preliminare delliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 99 e' inserito il seguente: "Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonche' le modalita' di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento stesso, l'attivita' lavorativa a livello di funzionario gia' svolta presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacita' dei candidati di affrontare l'attivita' diplomatica. Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti e' riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei".

Art 2.
  1. L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 101(Funzioni, gradi, dotazione organica). La carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, e' retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarieta' del ruolo, come risulta dal presente decreto. I gradi della carriera diplomatica sono:

ambasciatore;

ministro plenipotenziario;

consigliere di ambasciata;

consigliere di legazione;

segretario di legazione.

In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano:

  1. presso l'amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione all'organizzazione del Ministero, secondo quanto

previsto dal presente decreto e dal regolamento recante norme per

l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale

dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri,

emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23

agosto 1988, n. 400; b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il funzionario diplomatico che consegua l'avanzamento al grado superiore puo' continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b) del presente articolo, i funzionari diplomatici, purche' compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi individuate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fatto salvo quanto e' disposto nel successivo sesto comma per i capi di rappresentanza diplomatica. Con il medesimo decreto di cui al quinto comma del presente articolo sono altresi' individuate le rappresentanze diplomatiche a cui possono essere preposti, per ragioni di servizio, consiglieri d'ambasciata compresi nei primi due terzi dell'organico del grado. Con decreto del Ministro degli affari esteri, all'atto del collocamento a riposo puo' essere conferito al funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore. Non possono essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi della camera stessa e qualifiche diplomatiche e consolati, a titolo onorifico. La dotazione organica del personale della carriera diplomatica e' quella stabilita nella tabella 2 annessa al presente decreto".

Art 2.
  1. L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 101(Funzioni, gradi, dotazione organica). La carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, e' retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarieta' del ruolo, come risulta dal presente decreto. I gradi della carriera diplomatica sono:

ambasciatore;

ministro plenipotenziario;

consigliere di ambasciata;

consigliere di legazione;

segretario di legazione. In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano:

  1. presso l'amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione all'organizzazione del Ministero, secondo quanto

previsto dal presente decreto e dal regolamento recante norme per

l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale

dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri,

emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23

agosto 1988, n. 400; b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il funzionario diplomatico che consegua l'avanzamento al grado superiore puo' continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b) del presente articolo, i funzionari diplomatici, purche' compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi individuate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fatto salvo quanto e' disposto nel successivo sesto comma per i capi di rappresentanza diplomatica. Con il medesimo decreto di cui al quinto comma del presente articolo sono altresi' individuate le rappresentanze diplomatiche a cui possono essere preposti, per ragioni di servizio, consiglieri d'ambasciata compresi nei primi due terzi dell'organico del grado. Con decreto del Ministro degli affari esteri, all'atto del collocamento a riposo puo' essere conferito al funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore. Non possono essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi della carriera stessa e qualifiche diplomatiche e consolari, a titolo onorifico. La dotazione organica del personale della carriera diplomatica e' quella stabilita nella tabella 2 annessa al presente decreto".

Art 3.

l. L'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 102 (Formazione e aggiornamento professionale). - L'amministrazione degli affari esteri provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare, essa organizza per il personale in servizio a Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in camera:

a) corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della durata di nove mesi, coincidente con il periodo di

prova;

b) corso di aggiornamento per i segretari di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi, propedeutico all'avanzamento al

grado di consigliere di legazione;

c) corso di aggiornamento per i consiglieri di ambasciata, della durata complessiva di almeno tre mesi, propedeutico

all'avanzamento al grado di ministro plenipotenziario. I corsi previsti dal primo comma del presente articolo si svolgono a cura dell'istituto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT