LEGGE 4 agosto 1989, n. 285 - Norme specifiche sul servizio diplomatico

Coming into Force25 Agosto 1989
End of Effective Date25 Aprile 2000
Enactment Date04 Agosto 1989
Published date10 Agosto 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/08/10/089G0363/CONSOLIDATED/20000411
Official Gazette PublicationGU n.186 del 10-08-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Trattamento economico dei gradi iniziali

della carriera diplomatica

  1. Tenuto conto dell'esigenza di raccordare la normativa generale sul pubblico impiego con gli specifici compiti di direzione e di coordinamento del personale diplomatico nei settori di attivita' di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e in attesa del provvedimento legislativo di riordinamento dell'assetto organizzativo e degli strumenti operativi dell'Amministrazione degli affari esteri, ai consiglieri di legazione non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' attribuito il trattamento economico tabellare corrispondente all'ottanta per cento di quello dei consiglieri di legazione dotati dei suindicati requisiti. La suddetta percentuale e' ridotta al settantacinque per cento per i funzionari diplomatici con il grado di primo segretario di legazione e di segretario di legazione.

  2. I funzionari di cui al comma 1 conservano la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di attribuzione del nuovo stipendio.

  3. Ai fini della progressione economica nel nuovo stipendio, il suddetto personale viene collocato nella classe o scatto immediatamente inferiore al trattamento spettante ai sensi dei commi 1 e 2, previa temporizzazione della differenza.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2000, N. 85

Art 2.

Avanzamenti nella carriera diplomatica

  1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto potra' essere diversamente disposto nel quadro di un provvedimento di legge sul riordinamento complessivo del Ministero degli affari esteri, le promozioni al grado di consigliere di ambasciata possono essere conferite anche in soprannumero qualora le vacanze complessive nell'anno per collocamenti a riposo nei limiti di eta' siano inferiori ad un terzo del numero dei consiglieri di legazione con almeno cinque anni di anzianita' nel grado. In questo caso le promozioni possono essere conferite in soprannumero fino a concorrenza di un terzo degli aventi diritto.

  2. Le nomine al grado di ministro...

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