Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1985, come modificato con decreto in data 25 gennaio 1991, relativo alla riorganizzazione degli uffici centrali dell'amministrazione civile dell'interno;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Ravvisata la necessita' di istituire e disciplinare gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e di provvedere al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;
Sentite le Organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;
Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 4 giugno e 2 luglio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2001 e del 7 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
Nel presente regolamento si intendono per:
uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell'interno e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Ministro: il Ministro dell'interno;
Ministero: il Ministero dell'interno;
Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno.
Art
2.
Uffici di diretta collaborazione
-
Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
l'Ufficio di Gabinetto;
l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;
il Servizio di controllo interno;
l'Ufficio Stampa e Comunicazione;
la Segreteria del Ministro;
la Segreteria particolare del Ministro;
la Segreteria tecnica del Ministro;
le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L'Ufficio di Gabinetto assicura l'unitarieta' dell'azione di supporto al Ministro da parte degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un centro di responsabilita' amministrativa.
L'assetto interno degli Uffici di diretta collaborazione e' determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.
Art
2.
Uffici di diretta collaborazione
-
Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
l'Ufficio di Gabinetto;
l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;
LETTERA ABROGATA DAL D.P.C.M. 11 GIUGNO 2019, N. 78;
l'Ufficio Stampa e Comunicazione;
la Segreteria del Ministro;
la Segreteria particolare del Ministro;
la Segreteria tecnica del Ministro;
le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L'Ufficio di Gabinetto assicura l'unitarieta' dell'azione di supporto al Ministro da parte degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un centro di responsabilita' amministrativa.
L'assetto interno degli Uffici di diretta collaborazione e' determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.
Art
4.
Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari
Il Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari assicura il supporto al Ministro nell'attivita' legislativa e nella negoziazione ed elaborazione dei testi normativi, anche in attuazione degli obblighi assunti in sede comunitaria ed internazionale. Puo' avvalersi, a tal fine, della collaborazione, anche per lo studio e la progettazione, degli uffici studi costituiti in seno alle ripartizioni dirigenziali generali del Ministero. Garantisce la qualita' del linguaggio...