DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2002, n. 98 - Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno

Coming into Force06 Giugno 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/05/22/002G0128/CONSOLIDATED/20190809
Published date22 Maggio 2002
Enactment Date21 Marzo 2002
Official Gazette PublicationGU n.118 del 22-05-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1985, come modificato con decreto in data 25 gennaio 1991, relativo alla riorganizzazione degli uffici centrali dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Ravvisata la necessita' di istituire e disciplinare gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e di provvedere al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 4 giugno e 2 luglio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2001 e del 7 marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell'interno e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  2. Ministro: il Ministro dell'interno;

  3. Ministero: il Ministero dell'interno;

  4. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno.

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione

  1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:

    1. l'Ufficio di Gabinetto;

    2. l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;

    3. il Servizio di controllo interno;

    4. l'Ufficio Stampa e Comunicazione;

    5. la Segreteria del Ministro;

    6. la Segreteria particolare del Ministro;

    7. la Segreteria tecnica del Ministro;

    8. le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  2. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L'Ufficio di Gabinetto assicura l'unitarieta' dell'azione di supporto al Ministro da parte degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un centro di responsabilita' amministrativa.

  3. L'assetto interno degli Uffici di diretta collaborazione e' determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione

  1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:

    1. l'Ufficio di Gabinetto;

    2. l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;

    3. LETTERA ABROGATA DAL D.P.C.M. 11 GIUGNO 2019, N. 78;

    4. l'Ufficio Stampa e Comunicazione;

    5. la Segreteria del Ministro;

    6. la Segreteria particolare del Ministro;

    7. la Segreteria tecnica del Ministro;

    8. le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  2. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L'Ufficio di Gabinetto assicura l'unitarieta' dell'azione di supporto al Ministro da parte degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un centro di responsabilita' amministrativa.

  3. L'assetto interno degli Uffici di diretta collaborazione e' determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.

Art 3.

Capo di Gabinetto

  1. Il Capo di Gabinetto assicura il supporto al Ministro per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di tutte quelle attribuite dalla vigente normativa; assicura il raccordo fra il Ministro e l'Amministrazione; assicura al Ministro il supporto nelle attivita' di rilievo internazionale, ai fini della cooperazione comunitaria e internazionale, anche per quanto attiene all'adozione di accordi e all'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali; assiste il Ministro nell'azione di programmazione delle risorse finanziarie e di monitoraggio della spesa; assicura l'acquisizione e l'elaborazione delle conoscenze strumentali all'azione del Ministro; promuove l'elaborazione di studi, analisi, previsioni e orientamenti strategici sui processi evolutivi riguardanti l'azione del Ministero; assicura il servizio di segreteria speciale ed il servizio cifra, anche per quanto attiene ai compiti di cui alla normativa per la tutela del segreto di Stato e ai regolamenti di sicurezza, ai rapporti con gli organismi di informazione e sicurezza e con il Comitato parlamentare di controllo per i servizi, alla gestione delle emergenze, alla difesa civile, ai rapporti con gli organismi NATO.

  2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Capo di Gabinetto si avvale dell'Ufficio di Gabinetto nel cui ambito e' costituita la segreteria speciale con il servizio cifra. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto possono essere costituiti gruppi di lavoro di missione responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

  3. Il Capo di Gabinetto si avvale di due Vice Capi di Gabinetto, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro cui e' affidato il coordinamento di settori complessi, scelti tra i Prefetti collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 410.

Art 4.

Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

  1. Il Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari assicura il supporto al Ministro nell'attivita' legislativa e nella negoziazione ed elaborazione dei testi normativi, anche in attuazione degli obblighi assunti in sede comunitaria ed internazionale. Puo' avvalersi, a tal fine, della collaborazione, anche per lo studio e la progettazione, degli uffici studi costituiti in seno alle ripartizioni dirigenziali generali del Ministero. Garantisce la qualita' del linguaggio...

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