DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139 - Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266

Coming into Force17 Giugno 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/06/02/000G0187/CONSOLIDATED/20200317
Published date02 Giugno 2000
Enactment Date19 Maggio 2000
Official Gazette PublicationGU n.127 del 02-06-2000 - Suppl. Ordinario n. 84
Capo I ORDINAMENTO DELLA CARRIERA PREFETTIZIA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 e del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Funzioni prefettizie

  1. La carriera prefettizia e' unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte. Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati alla carriera, il suo ordinamento e' regolato dal presente decreto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

  2. Il personale della carriera prefettizia esercita, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto. Detta tabella puo' essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art 2.

Qualifiche

  1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, la carriera prefettizia si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nell'allegata tabella B. Detta tabella, limitatamente alla individuazione delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, puo' essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera e' attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di consigliere.

  3. La dotazione organica del personale della carriera prefettizia e' stabilita nella tabella B di cui al comma 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui e' entrato in vigore il suddetto decreto, la dotazione organica dei viceprefetti, come stabilita dalla allegata tabella B, e' incrementata di ottantotto unita'.

  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, si applica alla dotazione organica dei prefetti come determinata dalla medesima tabella B.

Art 3.

Espletamento delle attivita' di studio, consulenza e ricerca

  1. Ferma restando la facolta' prevista dall'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i funzionari con la qualifica di prefetto e di viceprefetto che si avvalgono di tale facolta' possono essere destinati, nel limite di un contingente di venti unita' e per l'intera durata della permanenza in servizio, allo svolgimento di compiti di studio, di consulenza e di ricerca, nonche' di attivita' valutative, comprese quelle di controllo interno ed ispettive, di particolare interesse per l'amministrazione dell'interno.

  2. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II e' stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari di cui al comma 1 in relazione alle funzioni esercitate.

Art 4.

Accesso alla carriera

  1. Alla carriera prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per la nomina a prefetto.

  2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonche' i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresi', stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.

  3. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

  4. Nel concorso il dieci per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso di una delle lauree indicate agli specifici fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.

  5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.

Art 5.

Formazione iniziale

  1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita', nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

  2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni.

Art 5.

Formazione iniziale

  1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita', nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

  2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT