ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1989, N. 413
All'articolo:
al comma 1, dopo le parole: "dirigenti civili", sono aggiunte le seguenti: "e militari";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1› marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1› gennaio 1990";
Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88";
sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993...