LEGGE 28 febbraio 1990, n. 37 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego

Coming into Force01 Marzo 1990
Published date28 Febbraio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/02/28/090G0072/ORIGINAL
Enactment Date28 Febbraio 1990
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

CARLI, Ministro del tesoro

GASPARI, Ministro per la funzione

pubblica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1989, N. 413

All'articolo:

al comma 1, dopo le parole: "dirigenti civili", sono aggiunte le seguenti: "e militari";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1› marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1› gennaio 1990";

Il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88";

sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

"4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993...

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