DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1989, n. 413 - Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego

Coming into Force31 Dicembre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/12/30/089G0488/CONSOLIDATED/20011229
Published date30 Dicembre 1989
Enactment Date27 Dicembre 1989
Official Gazette PublicationGU n.303 del 30-12-1989
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' di trasferimenti ed assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonche' al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

  2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione dei professori e ricercatori universitari e del personale ad essi equiparato, nonche' del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989.

  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: "90 per cento" di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: "92 per cento".

  4. Le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di trattamento di missione si applicano, con gli stessi criteri e modalita', al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato ed alle categorie ad essi collegate, ai professori universitari, al personale delle forze armate, nonche' ai Corpi di polizia civili e militari.

Art 1.
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonche' al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

    2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: "90 per cento" di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: "92 per cento".

    4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

    ((4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

    4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4.bis. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

    4-quarter. Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalita', anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.

    4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello Stato)).

Art 1.
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonche' al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.1a

  2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990.

  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: "90 per cento" di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: "92 per cento".

  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del...

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