DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 324 - Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Coming into Force28 Agosto 2001
End of Effective Date24 Agosto 2011
Published date13 Agosto 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/08/13/001G0367/CONSOLIDATED/20110810
Enactment Date09 Maggio 2001
Official Gazette PublicationGU n.187 del 13-08-2001 - Suppl. Ordinario n. 209
Capo I Campo di applicazione e definizioni
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;

Vista la direttiva n. 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Vista la direttiva n. 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva n. 94/58/CE sopra citata;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanziona formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale per il riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, di recepimento della direttiva n. 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 192/2000 e n. 128/2000 emessi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 12 giugno 2000 e del 9 ottobre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2001;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'ambiente; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:

  1. delle navi da guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre navi di proprieta' o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi

    governativi non commerciali; b) delle navi da pesca;

  2. delle imbarcazioni da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale; d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;

Vista la direttiva n. 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Vista la direttiva n. 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva n. 94/58/CE sopra citata;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanziona formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale per il riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, di recepimento della direttiva n. 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 192/2000 e n. 128/2000 emessi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 12 giugno 2000 e del 9 ottobre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2001;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'ambiente; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione

((1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai cittadini di Stati membri e ai cittadini di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:

  1. delle navi da guerra, ausiliarie della Marina militare ed altre navi di proprieta' o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali;

  2. delle navi da pesca;

  3. delle unita' da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale; d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.))

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "lavoratore marittimo" ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave; b) "comandante" l'ufficiale che esercita il comando di una nave;

c) "ufficiale" un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;

d) "ufficiale di coperta" l'ufficiale qualificato in conformita' alle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I;

e) "primo ufficiale di coperta" l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della

nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;

f) "allievo ufficiale di coperta" un membro dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la

competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;

g) "direttore di macchina" l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione

degli impianti meccanici ed elettrici della nave;

h) "ufficiale di macchina" l'ufficiale qualificato in conformita' alle disposizioni di cui al...

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