DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 319 - Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE

Coming into Force12 Giugno 1994
Enactment Date02 Maggio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/05/28/094G0399/CONSOLIDATED/20071109
Published date28 Maggio 1994
Official Gazette PublicationGU n.123 del 28-05-1994 - Suppl. Ordinario n. 81
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994 n. 146 - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 9, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Ritenuta l'oppurtunita' di dare attuazione alla predetta direttiva anche per sanare una violazione del trattato CEE in tema di professioni marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', dei trasporti e della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del commercio con l'estero e, ad interim, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad in- terim, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunita' europea

  1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunita' europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

  2. Il riconoscimento e' concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui e' abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al presente articolo.

  3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:

    1. un ciclio di studi postsecondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso e', di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato A al presente decreto. L'allegato e' modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato C della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992;

    2. successivamente al compimento di un ciclo di studi secondari, un ciclo di studi o di formazione, diverso da quelli di cui alla lettera a), impartito in un istituto di istruzione o in una impresa, o, in alternativa, in un istituto di istruzione e in una impresa;

    3. un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale.

  4. Sono, altresi', ammessi al riconoscimento i titoli:

    1. rilasciati in seguito ad una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali per l'esercizio di una professione da un'autorita' designata in conformita' delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato membro, senza che sia richiesta la prova di una formazione preliminare;

    2. che sanciscono una formazione che non fa parte di un insieme costituente un titolo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, o un titolo ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma precedente;

    3. che comprovano una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria.

  5. Se la formazione e' stata acquisita, per una durata superiore ad un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunita' europea, il riconoscimento e' ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica che il richiedente e' in possesso, oltre che del titolo formale, di una esperienza professionale di tre anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alla lettera a) del comma 3, e di due anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alle lettere b) e c) del comma 3.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

Art 2.

P r o f e s s i o n i

  1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:

  1. le attivita' per il cui esercizio e' richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;

  2. i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;

  3. le attivita' esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;

  4. le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

Art 3.

Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza

  1. Il cittadino comunitario puo' ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non e' subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine e' necessario che il richiedente, in via alternativa:

    1. sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera a), che attesti la idoneita' all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;

    2. sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera b), lettera c), che attesti la idoneita' all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;

    3. sia in possesso di un titolo, rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, la cui struttura ed il cui livello siano disciplinati da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, o siano soggetti a controllo o autorizzazione di una autorita' a tale scopo designata, che sia specificamente orientato all'esercizio di una professione;

    4. dimostri di essere in possesso di qualifiche, attitudini e conoscenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera a);

    5. sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato B al presente decreto. Si applica, per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). Le formazioni elencate all'allegato B rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a).

  2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono ugualmente soddisfatti se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento e' stato notificato alla Commissione della Comunita' europea e alla Repubblica italiana.

  3. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunita' europea.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

Art 4.

Titoli professionali assimilati

  1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parita' di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.

  2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunita' europea.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

Art 5.

Composizione e durata della formazione professionale

  1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti indicati all'art. 1, commi 3 e 4, o all'art. 4, puo' consistere:

  1. nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi di cui all'art. 1, comma 3;

  2. in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;

  3. in un periodo di attivita' professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

Art 6.

Misure compensative

  1. Qualora il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o di livello superiore a quello prescritto per l'accesso o l'esercizio delle...

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