DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 271 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485

Coming into Force24 Agosto 1999
Published date09 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/09/099G0350/CONSOLIDATED/20150803
Enactment Date27 Luglio 1999
Official Gazette PublicationGU n.185 del 09-08-1999 - Suppl. Ordinario n. 151
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, inerente le condizioni di igiene ed abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali;

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1305, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali del lavoro n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo delle navi e n. 69 concernente il diploma di capacita' professionale dei cuochi di bordo;

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali del lavoro n. 109 relativa alla durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, n.134 sulla prevenzione degli infortuni della gente di mare e n.139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni;

Vista la Convenzione di Londra sulla salvaguardia della vita umana in mare di cui alla legge 23 maggio 1980, n.313, e successivi emendamenti di seguito denominata Convenzione Solas;

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 158, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali del lavoro n.92 e n.133 sugli alloggi dell'equipaggio a bordo delle navi;

Vista la legge 10 aprile 1981, n.159, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n.147 relativa alle norme minime di sicurezza da osservare sulle navi mercantili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.435, concernente regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, inerente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624, inerente attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Vista la preliminare determinazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi o unita' indicate all'articolo 2, in modo da: a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali; b) determinare gli obblighi e le responsabilita' specifiche da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi; c) fissare, in materia di igiene del lavoro, i criteri relativi alle condizioni di igiene ed abitabilita' degli alloggi degli equipaggi; d) definire i criteri relativi al l'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro a bordo ed all'impiego dei dispositivi di protezione individuale; e) definire la durata dell'orario di lavoro e del periodo di riposo del personale marittimo; f) dettare le misure di sicurezza in presenza di particolari condizioni di rischio; g) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi; h) prevedere i criteri per il rilascio delle certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Campo di applicazione

  1. Le norme del presente decreto si applicano ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unita' mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonche' alle navi o unita' mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unita' veloci e alle piattaforme mobili.

Art 3.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) nave : qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri, alla pesca o qualsiasi altro fine di natura commerciale; b) nave nuova: qualsiasi nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovava ad un equivalente stadio di costruzione, alla data di entrata in vigore del presente decreto o successivamente ad esso; c) nave esistente: qualsiasi nave che non sia nuova; d) unita' veloci: unita' cosi' come definite alla regola 1 del capitolo X della Convenzione internazionale SOLAS ed a cui si applica il Codice internazionale per le unita' veloci (International Code of Safety for High Speed - HSC Code); e) piattaforme mobili: destinate al servizio di perforazione del fondo marino per la ricerca e lo sfruttamento del fondo stesso e del relativo sottosuolo; f) regime di sospensione temporanea di bandiera: il periodo di tempo nel quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, la nave o unita' mercantile e' autorizzata a dismettere temporaneamente la bandiera; g) Ministero: il Ministero dei trasporti e della navigazione Dipartimento della navigazione marittima ed interna - Unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; h) Autorita' marittima: organo periferico del Ministero dei trasporti e della navigazione e, all'estero, le autorita' consolari; i) organi di vigilanza: l'Autorita' marittima, le Aziende Unita' sanitarie locali e gli Uffici di sanita' marittima; l) armatore: il responsabile dell'esercizio dell'impresa di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio; m) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli indicati all'articolo 2, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242; n) lavoratore marittimo: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave o unita' mercantile o di una nave da pesca ; o) personale adibito a servizi generali e complementari: personale imbarcato a bordo non facente parte ne' dell'equipaggio ne' dei passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo; p) ambiente di lavoro: tutti i locali presenti a bordo di una unita' mercantile o da pesca frequentati dal lavoratore marittimo; q) locali di lavoro: sono tutti i locali di bordo, chiusi o all'aperto, in cui i lavoratori marittimi esplicano normalmente la propria attivita' lavorativa a bordo e nei quali sono presenti macchinari di propulsione, caldaie, apparati ausiliari, generatori e macchinari elettrici, apparati di controllo o comando, locali destinati al carico, depositi, officine; r) locali di servizio: si intendono gli spazi usati per le cucine e locali annessi, i locali destinati ai presidi sanitari (ospedale di bordo, cabina isolamento), ripostigli e locali deposito; s) locali alloggio: comprendono le cabine, i locali mensa, i locali di ritrovo, i locali adibiti ai servizi igienici, i locali destinati agli uffici.

Art 3.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) nave : qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri, alla pesca o qualsiasi altro fine di natura commerciale; b) nave nuova: qualsiasi nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovava ad un equivalente stadio di costruzione, alla data di entrata in vigore del presente decreto o successivamente ad esso; c) nave esistente: qualsiasi nave che non sia nuova; d) unita' veloci: unita' cosi' come definite alla regola 1 del capitolo X della Convenzione internazionale SOLAS ed a cui si applica il Codice internazionale per le unita' veloci (International Code of Safety for High Speed - HSC Code); e) piattaforme mobili: destinate al servizio di perforazione del fondo marino per la ricerca e lo sfruttamento del fondo stesso e del relativo sottosuolo; f) regime di sospensione temporanea di bandiera: il periodo di tempo nel quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, la nave o unita' mercantile e' autorizzata a dismettere temporaneamente la bandiera; g) Ministero: il Ministero dei...

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