LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 - Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali

Coming into Force15 Agosto 1939
Published date31 Luglio 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/07/31/039U1045/CONSOLIDATED/20200226
Enactment Date16 Giugno 1939
Official Gazette PublicationGU n.177 del 31-07-1939 - Suppl. Ordinario n. 177
TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a

mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Le norme contenute nella presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali di nuova costruzione, siano esse a propulsione meccanica od a vela (compresi i moto e piropescherecci), superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda.

Per le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate, che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge o che dopo la data stessa ne venissero a far parte per acquisto all'estero, si provvede a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 90.

Le norme di cui agli articoli 68, 83, 84, 85 e 86, si applicano a tutte le navi mercantili nazionali di qualunque stazza, siano esse a propulsione meccanica che a vela (compresi i moto e piro-pescherecci) che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data d'entrata in vigore della presente legge o ne vengano a far parte successivamente.

Art 1.

Le norme contenute nella presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali di nuova costruzione, siano esse a propulsione meccanica od a vela (compresi i moto e piropescherecci), superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda.

Per le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate, che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge o che dopo la data stessa ne venissero a far parte per acquisto all'estero, si provvede a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 90.

Le norme di cui agli articoli 68, 83, 84, 85 e 86, si applicano a tutte le navi mercantili nazionali di qualunque stazza, siano esse a propulsione meccanica che a vela (compresi i moto e piro-pescherecci) che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data d'entrata in vigore della presente legge o ne vengano a far parte successivamente. 3

TITOLO II ALLOGGI, DORMITORI, REFETTORI. Alloggi.
Art 2.

Agli effetti della presente legge si intendono per « alloggi », i dormitori, i refettori, e gli eventuali locali di convegno per l'equipaggio.

Art 2.

Agli effetti della presente legge si intendono per « alloggi », i dormitori, i refettori, e gli eventuali locali di convegno per l'equipaggio. 3

Art 3.

Gli alloggi devono essere ubicati e costruiti a seconda delle possibilita' di utilizzazione degli spazi nei diversi tipi di navi, in maniera tale da non essere soggetti a irradiazioni di eccessivo calore, a emanazioni dannose o moleste derivanti dalle stive, dai motori, dalle latrine, dal pozzo delle catene, dalle cucine, e in genere dagli ambienti male odoranti; e altresi' in modo da non essere soggetti a eccessive vibrazioni e rumori bruschi e improvvisi, tali da disturbare sensibilmente il riposo dell'equipaggio.

Gli alloggi devono altresi' essere ubicati, per quanto possibile, al disopra della linea di galleggiamento e sempre in maniera che ne siano facili l'accesso e la viabilita' per poter raggiungere rapidamente il posto di lavoro, anche col maltempo.

Art 3.

Gli alloggi devono essere ubicati e costruiti a seconda delle possibilita' di utilizzazione degli spazi nei diversi tipi di navi, in maniera tale da non essere soggetti a irradiazioni di eccessivo calore, a emanazioni dannose o moleste derivanti dalle stive, dai motori, dalle latrine, dal pozzo delle catene, dalle cucine, e in genere dagli ambienti male odoranti; e altresi' in modo da non essere soggetti a eccessive vibrazioni e rumori bruschi e improvvisi, tali da disturbare sensibilmente il riposo dell'equipaggio.

Gli alloggi devono altresi' essere ubicati, per quanto possibile, al disopra della linea di galleggiamento e sempre in maniera che ne siano facili l'accesso e la viabilita' per poter raggiungere rapidamente il posto di lavoro, anche col maltempo. 3

Art 4.

Deve essere evitato, per quanto possibile, il passaggio attraverso gli alloggi, di condutture che possano creare ostacolo o disturbo specialmente in corrispondenza delle cuccette e della parte centrale del locale. In ogni caso tali condutture devono essere opportunamente rivestite di materiale coibente e impermeabile.

Art 4.

Deve essere evitato, per quanto possibile, il passaggio attraverso gli alloggi, di condutture che possano creare ostacolo o disturbo specialmente in corrispondenza delle cuccette e della parte centrale del locale. In ogni caso tali condutture devono essere opportunamente rivestite di materiale coibente e impermeabile. 3

Art 5.

Le lamiere esterne degli alloggi devono essere protette da un rivestimento.

Art 5.

Le lamiere esterne degli alloggi devono essere protette da un rivestimento. 3

Art 6.

Il materiale da impiegare per il rivestimento delle pareti, del pavimento e del soffitto, deve rispondere ai requisiti della sicurezza.

Puo' essere usato il legno o altro materiale coibente, impermeabile, resistente ai frequenti lavaggi e all'azione delle sostanze disinfettanti, nonche' atto ad impedire il condensamento dell'umidita'.

Art 6.

Il materiale da impiegare per il rivestimento delle pareti, del pavimento e del soffitto, deve rispondere ai requisiti della sicurezza.

Puo' essere usato il legno o altro materiale coibente, impermeabile, resistente ai frequenti lavaggi e all'azione delle sostanze disinfettanti, nonche' atto ad impedire il condensamento dell'umidita'. 3

Art 7.

Gli oggetti di arredamento devono essere solidi, comodi e semplici con il minimo di anfrattuosita' e di angoli. Devono altresi' essere facilmente lavabili, asportabili e, possibilmente, di materiale metallico.

Art 7.

Gli oggetti di arredamento devono essere solidi, comodi e semplici con il minimo di anfrattuosita' e di angoli. Devono altresi' essere facilmente lavabili, asportabili e, possibilmente, di...

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