LEGGE 10 aprile 1981, n. 158 - Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

Coming into Force14 Maggio 1981
Published date29 Aprile 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/04/29/081U0158/ORIGINAL
Enactment Date10 Aprile 1981
Official Gazette PublicationGU n.116 del 29-04-1981 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro:

n. 92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo; adottata a Ginevra il 18 giugno 1949;

n. 133, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari), adottato a Ginevra il 30 ottobre 1970;

n. 143, concernente le migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunita' e di trattamento dei lavoratori migranti, adottata a Ginevra il 24 giugno 1975.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, all'articolo 21 della convenzione n. 92, all'articolo 15 della convenzione n. 133 ed all'articolo 18 della convenzione n. 143.

Art 3.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nelle convenzioni nn. 92, 133 e 143, di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 aprile 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - FOSCHI - SARTI - PANDOLFI - COMPAGNA Visto, il Guardasigilli: SARTI

Convention 92

Convention 92

concernant le logement de l'equipage a' bord (revisee en 1949)

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione 92

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE (n. 92)

concernente gli alloggi dell'equipaggio a bordo

(riveduta nel 1949)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi l'8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione,

Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla parziale revisione della Convenzione sugli alloggi degli equipaggi del 1946, adottata dalla Conferenza nel corso della sua ventottesima sessione, tema che figura al punto dodici dell'ordine del giorno della sessione,

Considerato che tal

ha adottato, oggi, diciotto giugno millenovecentoquarantanove, la convenzione che segue, che sara' denominata Convenzione sugli alloggi degli equipaggi (riveduta), 1949:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.
ARTICOLO 1
  1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave per la navigazione marittima a propulsione meccanica, di proprieta' pubblica o privata, adibita, a fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri e registrata in un territorio per il quale vige la presente convenzione.

  2. La legge nazionale definira' i casi in cui una nave e' da ritenersi adibita alla navigazione marittima ai fini dell'applicazione della presente convenzione.

  3. La presente convenzione non si applica:

    1. alle navi con stazza inferiore alle cinquecento tonnellate;

    2. alle navi il cui principale mezzo di propulsione e' costituito da vele, anche se dotate di un motore ausiliare;

    3. alle navi adibite alla pesca, alla caccia alla balena o ad operazioni analoghe;

    4. ai rimorchiatori.

  4. La presente convenzione si applichera', tuttavia, per quanto ragionevole e fattibile:

    1. alle navi dalle 200 alle 500 tonnellate di stazza;

    2. agli alloggi del personale adibito al normale lavoro di bordo su navi baleniere o navi destinate ad analoghe operazioni.

  5. Inoltre, si potra' derogare dall'applicazione delle disposizioni di cui alla Parte III della presente convenzione e per qualsiasi nave, qualora, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni dei marittimi, riconosciute tali bona fide, la competente autorita' ritenga che le modalita' di deroga comportino vantaggi tali da creare condizioni complessivamente non meno favorevoli di quelle provenienti dalla piena applicazione della convenzione. Dati dettagliati su qualsiasi deroga di questo tipo dovranno essere trasmessi dal Membro al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, che ne informera' i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

ARTICOLO 2

In vista dell'applicazione della presente convenzione:

  1. per "nave" s'intende qualsiasi imbarcazione cui la convenzione si applica;

  2. per "tonnellaggio" si intendono le tonnellate di stazza lorda;

  3. per "nave passeggeri" si intende qualsiasi nave dotata di

    certificato di sicurezza valido rilasciato conformemente alle

    vigenti disposizioni della Convenzione internazionale per la

    salvaguardia della vita umana per mare, o di certificato per il trasporto passeggeri;

  4. per "ufficiale" si intende chiunque, ad esclusione del comandante, ricopra il rango di ufficiale in base alla legge nazionale o, in suo difetto, in base ai contratti collettivi o alla consuetudine;

  5. per "personale subalterno" si intendono i membri dell'equipaggio ad eccezione degli ufficiali;

  6. per "membro del personale di maestranza" si intende qualsiasi membro del personale subalterno che eserciti una funzione di sorveglianza o assuma una particolare responsabilita', e che venga considerato tale dalla legge nazionale o, in suo difetto, dai contratti collettivi o dalla consuetudine;

  7. per "alloggi dell'equipaggio" si intendono le cuccette, le mense, gli impianti sanitari, le infermerie ed i luoghi di ricreazione previsti per l'equipaggio;

  8. per "prescritto" si intende prescritto dalla legge nazionale o dalla competente autorita';

  9. per "approvato", si intende approvato dalla competente autorita';

  10. per "nuova immatricolazione", si intende una nuova immatricolazione in occasione del cambiamento congiunto di bandiera e di proprieta' di una nave.

ARTICOLO 3
  1. Ogni Membro per il quale vige la presente convenzione si impegna a mantenere in vigore una legge atta ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui alle Parti II, III e IV della presente convenzione.

  2. Detta legge:

  1. fara' obbligo alla competente autorita' di notificare le disposizioni adottate a tutti gli interessati;

  2. specifichera' le persone incaricate di assicurarne l'applicazione;

  3. prescrivera' adeguate sanzioni per qualsiasi infrazione;

  4. dovra' prevedere l'istituzione ed il mantenimento di un sistema d'ispezione in grado di garantire l'effettivo rispetto delle disposizioni adottate;

  5. fara' obbligo alla competente autorita' di consultare le organizzazioni degli armatori e/o gli armatori nonche' quelle dei marittimi riconosciute tali bona fide, onde elaborare regolamenti e collaborare per quanto possibile con le parti interessate per l'applicazione di essi.

PARTE II - ACCERTAMENTO DEI PROGETTI E VERIFICA DEGLI ALLOGGI
ARTICOLO 4
  1. Prima dell'inizio della costruzione di una nave, il progetto di quest'ultima indicante, in base alla scala prescritta, la dislocazione nonche' le disposizioni generali concernenti gli alloggi dell'equipaggio, dovra' esser sottoposto all'approvazione della competente autorita'.

  2. Prima che inizi la costruzione degli alloggi dell'equipaggio, ovvero la modifica o la ricostruzione di detti alloggi a...

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