LEGGE 10 aprile 1981, n. 157 - Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

Coming into Force14 Maggio 1981
Published date29 Aprile 1981
Enactment Date10 Aprile 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/04/29/081U0157/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.116 del 29-04-1981 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro:

n. 74, concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato, adottata a Seattle il 29 giugno 1946;

n. 109, concernente i salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, adottata a Ginevra il 14 maggio 1958;

n. 129, concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura, adottata a Ginevra il 25 giugno 1969;

n. 132, concernente le ferie annuali retribuite, adottata a Ginevra il 24 giugno 1970;

n. 134, concernente la prevenzione degli infortuni della gente di mare, adottata a Ginevra il 30 ottobre 1970;

n. 135, concernente la protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;

n. 136, concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti ali benzene, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;

n. 137, concernente le ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione nei porti, adottata a Ginevra il 25 giugno 1973;

n. 138, concernente l'eta' minima di ammissione al lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973;

n. 139, concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e ad agenti cancerogeni, adottata a Ginevra il 24 giugno 1974.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 6 della convenzione n. 74, all'articolo 27 della convenzione n. 109, all'articolo 29 della convenzione n. 129, all'articolo 18 della convenzione n. 132, all'articolo 12 della convenzione n. 134, all'articolo 8 della convenzione n. 135, all'articolo 16 della convenzione n. 136, all'articolo 9 della convenzione n. 137, all'articolo 12 della convenzione n. 138 e all'articolo 8 della convenzione n. 139.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 aprile 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - FOSCHI Visto, il Guardasigilli: SARTI

Conventions

CONVENTIONS

(N. 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139)

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione 74

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE (N. 74) RIGUARDANTE I CERTIFICATI DI MARINAIO QUALIFICATO

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Seattle dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1946, per la sua ventottesima sessione,

Avendo deciso di adottare varie proposte relative ai certificati di marinaio qualificato, tema che figura al punto quinto dell'ordine del giorno della sessione,

Avendo deciso di dare a tali proposte la veste di una convenzione internazionale,

adotta, oggi, ventinove giugno millenovecentoquarantasei la seguente Convenzione, che verra' denominata Convenzione relativa ai certificati di marinaio qualificato, 1946:

ARTICOLO 1

Nessuno puo' essere arruolato a bordo di una nave in qualita' di marinaio qualificato se non viene considerato competente, ai sensi della legislazione nazionale, cioe' in grado di eseguire mansioni il cui adempimento puo' venire richiesto a qualsiasi membro dell'equipaggio addetto al servizio in plancia (all'infuori di un ufficiale, di un membro della maestranza o di un marinaio specializzato), e se non e' titolare di un certificato di marinaio qualificato rilasciato in conformita' alle disposizioni dei seguenti articoli.

ARTICOLO 2
  1. L'autorita' competente adottera' le disposizioni necessarie per organizzare gli esami e per il rilascio dei certificati di qualifica.

  2. Nessuno potra' ottenere il certificato di qualifica:

    1. se non ha raggiunto l'eta' minima che sara' fissata dalla autorita' competente;

    2. se non e' stato imbarcato, in qualita' di membro del personale di plancia, durante un periodo minimo che verra' fissato dall'autorita' competente;

    3. se non ha sostenuto con esito positivo l'esame di qualifica prescritto dall'autorita' competente.

  3. L'eta' minima fissata dall'autorita' competente non sara' inferiore agli anni diciotto.

  4. Il periodo minimo di servizio a bordo fissato dall'autorita' competente non sara' inferiore ai trentasei mesi. Tuttavia l'autorita' competente potra':

    1. accettare, nel caso di persone che sono state effettivamente imbarcate durante un periodo minimo di ventiquattro mesi e che hanno seguito con risultati soddisfacenti un corso di formazione professionale presso un istituto riconosciuto, che il periodo dedicato alla suddetta formazione, od una parte di tale periodo, sia considerato come servizio imbarcato;

    2. permettere, in base ai buoni voti ottenuti, il rilascio di certificati di marinaio qualificato agli alunni delle navi-scuole marittime riconosciute, i quali abbiano prestato servizio durante diciotto mesi a bordo di tali navi.

  5. L'esame prescritto comportera' una prova pratica sulle cognizioni marittime del candidato e sulla sua capacita' di svolgere in modo efficace tutte le mansioni che possono essere richieste ad un marinaio qualificato, ivi compresa la manovra delle imbarcazioni di salvataggio. Il suddetto esame dovra' essere tale da consentire ad un candidato che lo avra' sostenuto con esito positivo di ottenere il brevetto di "pilota di scialuppa" previsto dall'articolo 22 della convenzione internazionale del 1929 per la salvaguardia della vita umana in mare o dalle corrispondenti disposizioni di ogni convenzione successiva che modifichi o sostituisca la convenzione suddetta, in vigore in un determinato territorio.

ARTICOLO 3

Un certificato di marinaio qualificato puo' essere rilasciato ad ogni persona la quale, all'entrata in vigore della presente convenzione in un territorio determinato, svolge od ha svolto tutte le mansioni di marinaio qualificato o di capociurma o una mansione equivalente.

ARTICOLO 4

L'autorita' competente puo' prevedere il riconoscimento dei certificati rilasciati in altri territori.

ARTICOLO 5

Le ratifiche formali della presente convenzione verranno trasmesse al Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.

ARTICOLO 6
  1. La presente convenzione vincolera' soltanto i membri della Organizzazione Internazionale del Lavoro il cui strumento di ratifica sara' stato registrato dal Direttore.

  2. La presente convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo l'avvenuta registrazione degli strumenti di ratifica da parte di due membri del Direttore.

  3. Successivamente, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data della avvenuta registrazione del suo strumento di ratifica.

ARTICOLO 7
  1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avra' effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.

  2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista al presente articolo, sara' vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.

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