DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 136 - Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. (11G0175)

Coming into Force25 Agosto 2011
End of Effective Date25 Giugno 2015
Published date10 Agosto 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/08/10/011G0175/CONSOLIDATED/20150611
Enactment Date07 Luglio 2011
Official Gazette PublicationGU n.185 del 10-08-2011 - Suppl. Ordinario n. 187
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare, gli articoli da 1 a 5, e l'allegato A;

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, e successive modificazioni, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Vista la nota MSC/Circ. 1089 del 6 giugno 2003, con la quale l'Organizzazione internazionale marittima invitava i Governi aderenti alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, ad adottare misure atte a prevenire pratiche fraudolente per l'emissione di certificati adeguati;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, concernente l'attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, recante regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:

  1. delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprieta' o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;

  2. delle navi da pesca;

  3. delle unita' da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;

  4. delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle sue articolazioni centrali individuate secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211;

b) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 2, del codice della navigazione e dell'articolo 2, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

c) autorita' marittima: gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di mare;

d) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed e' in possesso di un certificato, se richiesto dall'abilitazione posseduta, conforme ai requisiti riportati nell'allegato I;

e) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave;

f) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;

g) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione qualificato in conformita' al capitolo II dell'allegato I;

h) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo;

i) allievo ufficiale di coperta: un membro dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;

l) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;

m) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in macchina qualificato in conformita' al capitolo III dell'allegato I;

n) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado di esercitarla;

o) allievo ufficiale di macchina: un membro dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;

p) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;

q) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta;

r) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina;

s) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione;

t) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

u) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;

v) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati alla rinfusa, in base al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (IBC code);

z) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);

aa) nave gasiera: la nave, costruita od adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code);

bb) nave da passeggeri: la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di piu' di dodici passeggeri;

cc)...

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