DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 108 - Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)

Coming into Force09 Luglio 2005
Enactment Date27 Maggio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/06/24/005G0133/CONSOLIDATED/20150803
Published date24 Giugno 2005
Official Gazette PublicationGU n.145 del 24-06-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003;

Vista la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle intrastrutture e dei trasporti e della salute; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo, nel dare attuazione alla direttiva 1999/63/CE, e' diretto a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori marittimi connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.

  2. Il presente decreto legislativo si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima.

  3. A bordo di tutte le navi mercantili di cui al comma 2 non possono essere imbarcati lavoratori di eta' inferiore a 16 anni.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

  1. «nave adibita alla navigazione marittima»: nave o unita' diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette;

  2. «ore di lavoro»: il periodo durante il quale un lavoratore marittimo e' tenuto ad effettuare l'attivita' lavorativa a bordo in relazione all'esercizio della nave. Sono computate nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attivita' di navigazione e di porto, anche gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali, nonche' le attivita' di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;

  3. «ore di riposo»: il periodo libero non compreso nell'orario di lavoro; questa espressione non comprende le brevi interruzioni;

  4. «lavoratore marittimo»: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima;

  5. «armatore»: il proprietario dell'unita' o nave od ogni altro organismo o persona, quali l'imprenditore o il noleggiatore dell'unita' o nave che hanno rilevato dal proprietario la responsabilita' per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilita'.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

  1. «nave adibita alla navigazione marittima»: nave o unita' diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette;

  2. «ore di lavoro»: il periodo durante il quale un lavoratore marittimo e' tenuto ad effettuare l'attivita' lavorativa a bordo in relazione all'esercizio della nave. Sono computate nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attivita' di navigazione e di porto, anche gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali, nonche' le attivita' di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;

  3. «ore di riposo»: il periodo libero non compreso nell'orario di lavoro; questa espressione non comprende le brevi interruzioni;

  4. «lavoratore marittimo»: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima;

e) "armatore": il proprietario dell'unita' o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilita' per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi,...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT