DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2009, n. 55 - Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. (09G0064)

Coming into Force13 Giugno 2009
End of Effective Date24 Agosto 2011
Published date29 Maggio 2009
Enactment Date31 Marzo 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/05/29/009G0064/CONSOLIDATED/20110810
Official Gazette PublicationGU n.123 del 29-05-2009
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Vista la nota MSC/Circ. 1089 del 6 giugno 2003 con la quale l'Organizzazione internazionale marittima invitava i Governi aderenti alla Convenzione STCW '95, nella sua versione aggiornata, ad adottare delle misure atte a prevenire pratiche fraudolente per l'emissione di certificati adeguato;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2006, e in particolare l'allegato C;

Vista la direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE;

Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

Visto l'articolo 292-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 8-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 novembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4309/2008, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

  1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, e' sostituito dal seguente:

Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai cittadini di Stati membri e ai cittadini di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:

a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina militare ed altre navi di proprieta' o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali;

b) delle navi da pesca;

c) delle unita' da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;

d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136

Art 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto...

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