DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 71 - Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare

Coming into Force26 Giugno 2015
Enactment Date12 Maggio 2015
Published date11 Giugno 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/06/11/15G00085/CONSOLIDATED/20171127
Official Gazette PublicationGU n.133 del 11-06-2015
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, concernente l'attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della Guardia (Convenzione STCW'78) dal 21 al 25 giugno 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014 concernente la rimodulazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti 8 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007, recante procedura per il riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e' Focal Point presso l'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) e presso l'Agenzia Marittima Europea (EMSA) in materia di formazione ed addestramento del personale marittimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:

  1. delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprieta' o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;

  2. delle navi da pesca;

  3. delle unita' da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;

  4. delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - cosi' come disciplinata dall'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014;

b) Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto: cosi' come disciplinato dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346;

c) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, secondo comma, del codice della navigazione e dell'articolo 2, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

d) autorita' marittima: gli uffici di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di mare;

e) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed e' in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale;

f) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave;

g) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi;

h) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione qualificato in conformita' al capo II dell'allegato I;

i) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo;

l) allievo ufficiale di coperta: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di coperta, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;

m) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;

n) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in macchina qualificato in conformita' al capo III dell'allegato I;

o) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado di esercitarla;

p) allievo ufficiale di macchina: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;

q) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato di competenza rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 6, del presente decreto, che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;

r) radio operatore GMDSS: persona qualificata in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato I, capo IV;

s) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta;

t) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina;

u) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione;

v) ufficiale elettrotecnico: ufficiale qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III;

z) marittimo abilitato di coperta: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo II;

aa) marittimo abilitato di macchina: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III;

bb) comune elettrotecnico: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III;

cc) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne...

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