LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0157)

Coming into Force15 Agosto 2012
Enactment Date07 Agosto 2012
Published date14 Agosto 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/08/14/012G0157/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.189 del 14-08-2012 - Suppl. Ordinario n. 173
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertite in legge.

  3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e

delle finanze

Giarda, Ministro per i rapporti con

il Parlamento Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, alle parole: «I contratti stipulati» sono premesse le seguenti: «Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese"

;

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole: "Nel caso di lavori,";

b) all'articolo 41, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";

c) all'articolo 75, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base";

d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale"

;

al comma 4, le parole: «488 e ed» sono sostituite dalle seguenti: «488, e»;

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale

;

ai commi 10 e 11, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2» e dopo le parole: «n. 52 del 2012» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012»;

il comma 14 e' sostituito dal seguente:

14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura

;

il comma 15 e' sostituito dal seguente:

15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

;

al comma 16, le parole da: «ferma restando» fino a: «contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi»;

dopo il comma 16, e' inserito il seguente:

16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente"

;

al comma 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per le ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualita' di centrale di committenza»;

al comma 19, le parole: «13 novembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «4 settembre 2002»;

al comma 21, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione e' rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilita' economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero e' determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto»;

al comma 23, le...

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