DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 115 - Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni

Coming into Force04 Marzo 1992
Enactment Date27 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/18/092G0183/CONSOLIDATED/20071109
Published date18 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.40 del 18-02-1992
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunita' europea

  1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunita' europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

  2. Il riconoscimento e' concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui e' abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.

  3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione.

  4. Se la formazione e' stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunita' europea, il riconoscimento e' ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente e' in possesso di una esperienza professionale di tre anni.

Art 1.

Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunita' europea

  1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunita' europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

  2. Il riconoscimento e' concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui e' abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.

  3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto di livello di formazione equivalente.

  4. Se la formazione e' stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunita' europea, il riconoscimento e' ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente e' in possesso di una esperienza professionale di tre anni.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

Art 2.

Professioni

  1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:

  1. le attivita' per il cui esercizio e' richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

  2. i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

  3. le attivita' esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una formazione

professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1; d) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

Art 2 bis.

Art. 2-bis (Formazione regolamentata).

1. Si definisce formazione regolamentata qualsiasi formazione: direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un'universita' o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorita' designata a tal fine.

Art 2 bis.

Art. 2-bis. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

Art 3.

Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza

  1. Il cittadino comunitario puo' ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non e' subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine e' necessario che il richiedente:

    1. sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneita' ad assicurare la sua formazione professionale;

    2. abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni.

  2. L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma e' computabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma.

  3. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma e' ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento e' stato notificato alla Commissione delle Comunita' europee e alla Repubblica italiana.

  4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunita' europea.

Art 3.

Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza

  1. Il cittadino comunitario puo' ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non e' subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine e' necessario che il richiedente:

    1. sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneita' ad assicurare la sua formazione professionale;

    2. abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni.

    1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente e' in possesso di una formazione regolamentata.

  2. L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma e' computabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma.

  3. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma e' ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento e' stato notificato alla Commissione delle Comunita' europee e alla Repubblica italiana.

  4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunita' europea.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

Art 4.

Titoli professionali assimilati

  1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parita' di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.

  2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunita' europea.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

Art 5.

Composizione e durata della formazione professionale

  1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, o all'art. 4 del presente decreto puo' consistere:

    1. nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi post- secondari;

    2. in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;

    3. in un periodo di attivita' professionale pratica sotto la guida di un...

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