DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2008, n. 64 - Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

Coming into Force24 Aprile 2008
End of Effective Date10 Giugno 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/04/09/008G0086/CONSOLIDATED/20100527
Enactment Date21 Febbraio 2008
Published date09 Aprile 2008
Official Gazette PublicationGU n.84 del 09-04-2008
Capo I Principi generali e definizione dell'attivita'
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e ricerca (ANVUR), nonche' la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

  2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

    1. per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca;

    2. per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui al comma 1;

    3. per universita', tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;

    4. per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.

  3. Le attivita' dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di cui all'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 76

Art 2.

Natura dell'Agenzia e principi generali

  1. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed opera anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. E' sottoposta al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

  2. L'Agenzia ha il compito di promuovere la qualita' del sistema italiano delle universita' e della ricerca. A questo fine sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita', in tutti i suoi significati tecnici, delle attivita' istituzionali delle universita' e degli enti di ricerca, nonche' dell'efficienza, efficacia, ed economicita' dei programmi volti al finanziamento e all'incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione di esclusiva competenza del Ministero, svolgendo le attivita' di cui agli articoli 3 e 4.

  3. L'Agenzia opera in base ai principi di imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, ed e' indipendente nella scelta dei criteri, dei metodi e degli strumenti di valutazione, nonche' nella formulazione dei rapporti di valutazione.

  4. L'Agenzia tiene conto dei criteri e dei metodi di valutazione riconosciuti a livello internazionale, con particolare riferimento agli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, alle scelte definite nell'ambito del processo di Bologna finalizzato alla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, in particolare quelle contenute nel comunicato della Conferenza interministeriale tenutasi a Bergen il 19 e 20 maggio 2005.

  5. Le attivita' dell'Agenzia sono svolte, ferma la vigilanza del Ministero, con piena autonomia operativa, sulla base di programmi annuali approvati dal Ministro.

  6. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualita', cosi' come previste dagli accordi europei in materia. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonche' con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.

  7. L'attivita' dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attivita' di valutazione dell'universita' e della ricerca e' valutata periodicamente mediante rapporti redatti da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro, anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore. Per le esigenze dei predetti comitati si provvede nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 76

Art 3.

Attivita' dell'Agenzia

  1. L'Agenzia svolge attivita' di valutazione, ivi compresa la stesura del Rapporto biennale sullo stato del sistema nazionale delle universita' e della ricerca, nonche', correlate a queste, attivita' di raccolta e analisi di dati, di consulenza, di formazione e promozione culturale.

  2. L'Agenzia propone al Ministro criteri per la ripartizione, per ciascun anno, di una quota non consolidabile in dipendenza della qualita' dei risultati delle attivita' svolte, rispettivamente:

    1. del fondo annuale per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

    2. del fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

  3. L'Agenzia determina, anche in relazione ai parametri medi europei, il costo standard degli studenti universitari di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comprensivo anche dei costi per la ricerca universitaria.

  4. L'Agenzia segnala al Ministro le situazioni che motivano, per l'elevata qualita' raggiunta o per un rapido accrescimento di qualita' nella didattica e nella ricerca, l'assegnazione di quote aggiuntive premiali annuali del fondo di finanziamento ordinario delle universita' o degli enti di ricerca, ovvero le situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati che richiedono l'attuazione di appositi programmi di rientro, nonche' eventuali gravi inadempienze o situazioni di impossibilita' ad adempiere alle finalita' istituzionali.

  5. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure regolamentate, il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 76

Art 4.

Attivita' di valutazione

  1. L'Agenzia svolge le attivita' concernenti la valutazione esterna della qualita', dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' delle attivita' istituzionali delle universita' e degli enti di ricerca, e valuta altresi' l'integrazione ed il mutuo sostegno tra attivita' didattiche e di ricerca delle universita'. Relativamente alle attivita' didattiche l'Agenzia promuove il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi rappresentativi nella valutazione della qualita'.

  2. Per la valutazione dei corsi di studio, ivi compresi i master universitari e i dottorati di ricerca e delle strutture di ricerca, anche aggregati tra loro per affinita' disciplinare, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori piu' appropriati per ogni ambito disciplinare, tenendo conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale dalle relative comunita' disciplinari. Utilizza in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT