IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e ricerca (ANVUR), nonche' la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
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Agli effetti del presente regolamento si intendono:
per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca;
per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui al comma 1;
per universita', tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.
Le attivita' dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di cui all'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.