IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;
Visto l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonche' la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64;
Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 settembre 2009;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Considerato che la VII Commissione della Camera dei deputati ha richiesto, quale condizione, che all'articolo 3, comma 2, venga soppresso l'avverbio «principalmente» allo scopo di rendere la valutazione tra pari l'unico ed esclusivo parametro di valutazione del prodotto della qualita' della ricerca;
Ritenuto di non accogliere la predetta condizione considerando che la scelta del metodo di valutazione della qualita' dei prodotti della ricerca debba essere rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Agenzia, in quanto ci possono essere settori e casi in cui e' ammissibile la valutazione metrica; ritenuto altresi' di non accogliere la predetta condizione in quanto, se la stessa venisse accolta, sarebbe impossibile utilizzare, per le predette finalita', l'anagrafe nominativa dei professori e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Considerato, altresi', che la VII Commissione della Camera dei deputati ha chiesto, quale condizione, di chiarire se il Direttore, di cui all'articolo 6, e il Comitato consultivo, di cui all'articolo 11, facciano parte degli organi dell'Agenzia;
Ritenuto che il Direttore e il Comitato consultivo non debbano essere inclusi nel novero degli organi dell'Agenzia in attuazione del principio generale di separazione tra attivita' di indirizzo e attivita' di gestione affermato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , cui devono adeguarsi le pubbliche amministrazioni;
Considerato che il Consiglio di Stato e la 1ª e la 7 ª Commissione del Senato hanno formulato osservazioni in ordine alla opportunita' di prevedere la diversificazione del mandato dei componenti del primo Consiglio direttivo, previsto dall'articolo 6, comma 4;
Ritenuto che lo scopo dell'articolo 6, comma 4, e' quello di garantire «a regime» il periodico rinnovo parziale dell'organo assicurando nel contempo una continuita' nella composizione dello stesso al fine di recuperare le esperienze maturate;
Considerato, altresi', che tale meccanismo e' gia' stato sperimentato con successo con il Consiglio universitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, e che il ricorso al sorteggio, quale criterio per la selezione dei mandati «a durata differenziata», fornisce garanzie di trasparenza, si ritiene di non accogliere le predette osservazioni per le suesposte considerazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Disposizioni preliminari
Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
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Agli effetti del presente regolamento si intendono:
per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;
per universita', tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;
per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.
L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. E' sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.
Le attivita' dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.