DECRETO 17 novembre 2005, n. 269 - Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate
Gazzetta Ufficiale N. 302 del 29 Dicembre 2005
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 17 novembre 2005, n.269
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in
particolare, l'articolo 31, che prescrive che sono adottate per
ciascun tipo di attivita', con decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', le norme che fissano i tipi e le
quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attivita'
di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161,
recante regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei
rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure
semplificate;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, recante
regolamento di approvazione del modello dei registri di carico e
scarico dei rifiuti, ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2,
lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
-
22, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante
attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui
del carico e in particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che i
residui del carico siano in via prioritaria avviati al riciclaggio ed
al recupero;
Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed
esecuzione della Marpol 73 (convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi) con annessi, adottata
a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai
protocolli relativi alle convenzioni internazionali per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia
della vita umana in mare con allegati adottati a Londra il
17 febbraio 1978, e loro esecuzione;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente
le imposte sulla produzione e sui consumi per il settore degli oli
minerali e relative sanzioni penali e amministrative;
Visti il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione
del testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare,
l'articolo 52, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, approvazione del regolamento per
l'esecuzione del Codice della navigazione e, in particolare,
l'articolo 52;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive
91/689/CEE e 98/34/CE;
Sentito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella
seduta del 26 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 25 luglio 2005;
Ritenuto di non dover accogliere la richiesta di soppressione
dell'articolo 2, in quanto il medesimo contiene i principi generali,
al pari del soprarichiamato decreto del Ministro dell'ambiente
12 giugno 2002, n. 161, e soddisfa una richiesta formulata in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota UL/2005/6134 del 2 settembre 2005;
A d o t t a:
il seguente regolamento
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 31 e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le procedure
semplificate per le attivita' di recupero dei seguenti rifiuti
pericolosi:
-
residui del carico delle navi costituiti dalle acque di
zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle
acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed
idrocarburi);
-
residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici
soggetti alla Convenzione Marpol;
-
acque di sentina delle navi.
2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 9, il presente
regolamento si applica esclusivamente alle attivita' di recupero
svolte presso gli impianti che operano ai sensi del Codice della
Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e
successive modificazioni.
3. Per la terminologia riportata nel presente regolamento si
rinvia alle definizioni contenute nel decreto legislativo del 24
giugno 2003, n. 182.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni. ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento
ordinario, e' il seguente:
Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono
comunque garantire un elevato livello di protezione
ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono
individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e devono garantire che i
tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle
procedure semplificate le attivita' di trattamento termico
e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi
di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del
16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici
produttivi che utilizzano per la combustione comunque
rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti
indicati nella lista verde di cui all'allegato II del
regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli
periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione
alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal
presente capo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche
ed integrazioni.
Si applicano, altresi', le disposizioni di...
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