DECRETO 17 novembre 2005, n. 269 - Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate

Gazzetta Ufficiale N. 302 del 29 Dicembre 2005

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 novembre 2005, n.269

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

e con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in

particolare, l'articolo 31, che prescrive che sono adottate per

ciascun tipo di attivita', con decreti del Ministro dell'ambiente, di

concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e della sanita', le norme che fissano i tipi e le

quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attivita'

di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161,

recante regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei

rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure

semplificate;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, recante

regolamento di approvazione del modello dei registri di carico e

scarico dei rifiuti, ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2,

lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,

  1. 22, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;

    Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante

    attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti

    portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui

    del carico e in particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che i

    residui del carico siano in via prioritaria avviati al riciclaggio ed

    al recupero;

    Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

    Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed

    esecuzione della Marpol 73 (convenzione internazionale per la

    prevenzione dell'inquinamento causato da navi) con annessi, adottata

    a Londra il 2 novembre 1973;

    Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai

    protocolli relativi alle convenzioni internazionali per la

    prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia

    della vita umana in mare con allegati adottati a Londra il

    17 febbraio 1978, e loro esecuzione;

    Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente

    le imposte sulla produzione e sui consumi per il settore degli oli

    minerali e relative sanzioni penali e amministrative;

    Visti il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione

    del testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare,

    l'articolo 52, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica

    15 febbraio 1952, n. 328, approvazione del regolamento per

    l'esecuzione del Codice della navigazione e, in particolare,

    l'articolo 52;

    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive

    91/689/CEE e 98/34/CE;

    Sentito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le

    regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella

    seduta del 26 maggio 2005;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

    consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 25 luglio 2005;

    Ritenuto di non dover accogliere la richiesta di soppressione

    dell'articolo 2, in quanto il medesimo contiene i principi generali,

    al pari del soprarichiamato decreto del Ministro dell'ambiente

    12 giugno 2002, n. 161, e soddisfa una richiesta formulata in sede di

    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

    province autonome di Trento e Bolzano;

    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, ai sensi

    dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,

    effettuata con nota UL/2005/6134 del 2 settembre 2005;

    A d o t t a:

    il seguente regolamento

    Art. 1.

    Campo di applicazione

    1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 31 e

    33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le procedure

    semplificate per le attivita' di recupero dei seguenti rifiuti

    pericolosi:

  2. residui del carico delle navi costituiti dalle acque di

    zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle

    acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed

    idrocarburi);

  3. residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici

    soggetti alla Convenzione Marpol;

  4. acque di sentina delle navi.

    2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 9, il presente

    regolamento si applica esclusivamente alle attivita' di recupero

    svolte presso gli impianti che operano ai sensi del Codice della

    Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e

    successive modificazioni.

    3. Per la terminologia riportata nel presente regolamento si

    rinvia alle definizioni contenute nel decreto legislativo del 24

    giugno 2003, n. 182.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni. ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

    pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'

    europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

    22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui

    rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli

    imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento

    ordinario, e' il seguente:

    Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle

    caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure

    semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono

    comunque garantire un elevato livello di protezione

    ambientale e controlli efficaci.

    2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto

    con i Ministri dell'industria, del commercio e

    dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli

    e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto

    con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e

    forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le

    norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le

    condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento

    di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei

    luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di

    recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle

    procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la

    medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle

    predette norme tecniche e condizioni.

    3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono

    individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata

    in vigore del presente decreto e devono garantire che i

    tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi

    di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire

    un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare

    pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle

    procedure semplificate le attivita' di trattamento termico

    e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le

    seguenti condizioni:

    a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani

    oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

    b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi

    di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei

    rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del

    Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del

    21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre

    1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto

    del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel

    supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio

    1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,

    comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del

    16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici

    produttivi che utilizzano per la combustione comunque

    rifiuti pericolosi;

    c) sia garantita la produzione di una quota minima di

    trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia

    utile calcolata su base annuale.

    4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui

    al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti

    indicati nella lista verde di cui all'allegato II del

    regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed

    integrazioni.

    5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,

    comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli

    periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia

    un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione

    alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro

    dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,

    del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.

    6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti

    nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle

    norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal

    decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.

    203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione

    di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei

    predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non

    individuati ai sensi del presente articolo resta comunque

    sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.

    7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal

    presente capo si applicano, in quanto compatibili, le

    disposizioni di cui al decreto del Presidente della

    Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche

    ed integrazioni.

    Si applicano, altresi', le disposizioni di...

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