All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole da: "All'articolo 7" fino a: "legge 27 dicembre 2002, n. 284" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attivita' connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere".
All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: "dell'articolo 15 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al".
Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Rideterminazione di valori di acquisto). - 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004"".
All'articolo 9, al comma 1, le parole: "30 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005".
All'articolo 10, al comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi".
Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico). - 1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacita' di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari di carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attivita' all'autorita' competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso".
Dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56). - 1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005"".
All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2002, n. 289," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni," e le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto mesi".
Dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis. - (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). - 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".