LEGGE 27 febbraio 2004, n. 47 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Coming into Force28 Febbraio 2004
Enactment Date27 Febbraio 2004
Published date27 Febbraio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/02/27/004G0091/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL

DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 355

Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario). - 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: " 31 dicembre 2003 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2004 ".

  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

    All'articolo 3:

    al comma 1, le parole da: "All'articolo 7" fino a: "legge 27 dicembre 2002, n. 284" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni";

    dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

    "1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attivita' connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere".

    All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: "dell'articolo 15 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al".

    Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:

    "Art. 6-bis. - (Rideterminazione di valori di acquisto). - 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004"".

    All'articolo 9, al comma 1, le parole: "30 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005".

    All'articolo 10, al comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi".

    Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:

    "Art. 10-bis. - (Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico). - 1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacita' di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari di carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attivita' all'autorita' competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

  2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonche' presso le aziende autorizzate dalle autorita' competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonche' i mezzi navali di disinquinamento.

  3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalita' indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

  4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso".

    Dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:

    "Art. 11-bis. - (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56). - 1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005"".

    All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2002, n. 289," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni," e le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto mesi".

    Dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:

    "Art. 13-bis. - (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). - 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

  5. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente...

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