DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Coming into Force29 Dicembre 2003
Published date29 Dicembre 2003
Enactment Date24 Dicembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/12/29/003G0388/CONSOLIDATED/20130621
Official Gazette PublicationGU n.300 del 29-12-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Benefici in favore dell'emittenza locale

  1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, e' prorogato al 31 maggio.

Art 2.

Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

  1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.

  2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmessa entro il 15 luglio 2004.

Art 2 bis.

Art. 2-bis (Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario).

(( 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))

Art 3.

Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza

  1. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole:""31 dicembre 2003"" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"."

Art 3.

Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni , le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attivita' connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere.

Art 4.

Validita' attestazioni SOA

  1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validita' delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Societa' Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

Art 4.

Validita' attestazioni SOA

  1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validita' delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Societa' Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

Art 4.

(Validita' attestazioni SOA)

1. E' prorogata al 15 luglio 2004 la validita' delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni rilasciate dalle Societa' Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali la scadenza del termine per la verifica triennale ivi prevista interviene prima di tale data .

Art 5.

Codice della strada

  1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2004".

  2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: "1° luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005".

Art 6.

Edilizia residenziale pubblica

  1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2003"" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

Art 6 bis.

Art. 6-bis (Rideterminazione di valori di acquisto).

1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004".

Art 7.

Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia

  1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: "nel triennio

2003-2005"" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio

2004-2006". Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: "Per il triennio 2003-2005"" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2004-2006".

Art 8.

Comitato centrale e comitati regionali e provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

  1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualita' di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974.

Art 8.

Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

  1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualita' di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974.

Art 9.

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

  1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

Art 9.

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

  1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al 30 aprile 2005 . Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

Art 9.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59

Art 10.

Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene

  1. La decorrenza degli obblighi di cui...

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