LEGGE 8 aprile 2003, n. 62 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali

Coming into Force10 Aprile 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/04/09/003G0087/CONSOLIDATED/20030412
Published date09 Aprile 2003
Enactment Date08 Aprile 2003
Official Gazette PublicationGU n.83 del 09-04-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2003, N. 15

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalita' di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi, di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.

2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

2-quater. Alle controversie derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamita' naturali, ivi compresi gli interventi derivanti dall'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267";

al comma 3, le parole da: "sentite le...

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