ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2003, N. 15
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalita' di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi, di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
2-quater. Alle controversie derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamita' naturali, ivi compresi gli interventi derivanti dall'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267";
al comma 3, le parole da: "sentite le...