LEGGE 3 agosto 1998, n. 267 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

Coming into Force08 Agosto 1998
Published date07 Agosto 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/08/07/098G0314/CONSOLIDATED/20060414
Enactment Date03 Agosto 1998
Official Gazette PublicationGU n.183 del 07-08-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: "Entro, il 31 dicembre 1998," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1999,"; al secondo periodo, dopo le parole: "della legge n. 183 del 1989" sono inserite le seguenti: ", oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17,"; dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino alla approvazione dei piani di bacino";

al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi gia' di essere da parte delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale"; al secondo periodo, sono soppresse le parole: "e le province autonome"; il terzo periodo e' soppresso; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e' adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma";

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Per attivita' istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, nonche' della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";

al comma 3, primo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; dopo le parole: "enti pubblici," sono inserite le seguenti: " le societa' per azioni a prevalente partecipazione pubblica,"; dopo le parole: "gli istituti di ricerca" sono inserite le seguenti: "nonche' gli enti di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica"; sono soppresse le parole: "e provincia autonoma"; al secondo periodo sono soppresse le parole: "e le province autonome"; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Le regioni comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali";

al comma 4, dopo le parole: "a rischio idrogeologico," sono inserite le seguenti: "con priorita' assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale,";

al comma 5, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attivita' produttive e le abitazioni private."; al secondo periodo, le parole: "entro un congruo" sono sostituite dalle seguenti: "determinando altresi' un congruo";

dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

"5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, puo' prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottempranza alle prescrizioni, la regione puo', con deliberazione motivata della Giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione".

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: "Entro un mese" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due mesi"; le parole: "e le prov- ince autonome" sono soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Decorsi i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva"; al terzo periodo, sono soppresse le parole: "fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla revisione della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT