MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002, N. 236
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio). - 1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori gia' occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, e' abrogato".
L'articolo 3 e' soppresso.
Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna). - 1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' prorogato nella sua attuale composizione fino al 30 giugno 2003. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390...