DECRETO-LEGGE 25 ottobre 2002, n. 236 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza

Coming into Force30 Ottobre 2002
Published date29 Ottobre 2002
Enactment Date25 Ottobre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/10/29/002G0271/CONSOLIDATED/20041231
Official Gazette PublicationGU n.254 del 29-10-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre la proroga ed il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura

  1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre la proroga ed il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

Art 2.

Proroga del termine in materia di collocamento obbligatorio

  1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, le parole: "per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di trentasei mesi".

Art 2.

(Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio).

1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori gia' occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, e' abrogato.

Art 3.

Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli

  1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004.

Art 3.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 284

Art 4.

Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria

  1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005".

Art 5.

Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento

  1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2002" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti".

Art 6.

Proroga di termini in materia di privatizzazione trasformazione e fusione di enti pubblici

  1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, gia' differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art 6 bis.

Art. 6-bis (Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna).

1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' prorogato nella sua attuale composizione fino al 30 giugno 2003. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art 7.

Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza

  1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, da ultimo prorogati al 30 ottobre 2002 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

Art 7.

(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003".

Art 7 bis.

Art. 7-bis (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi).

(( 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003".

  1. All'articolo 5, comma 4, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003")).

Art 8.

Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari all'estero

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione gia' espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede mediante proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente, "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di...

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