LEGGE 16 ottobre 1975, n. 493 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti

Coming into Force18 Ottobre 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/10/17/075U0493/ORIGINAL
Enactment Date16 Ottobre 1975
Published date17 Ottobre 1975
Official Gazette PublicationGU n.276 del 17-10-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, le parole: "al 31 dicembre 1975" sono sostituite con le seguenti: "al 31 marzo 1976", e le parole: "al 30 settembre 1976" sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 1976".

L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:

Per i contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito a medio termine prima del 17 settembre 1974 ad un tasso d'interesse a carico del mutuatario superiore al 9 per cento annuo, in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in conto interessi e' pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo ed il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.

Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:

Art. 2-bis. - Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interessa previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

L'articolo 3 e' sostituito con il seguente:

Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato di lire 20 miliardi, mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi nell'anno 1975, di lire 8 miliardi nell'anno 1976 e di lire 10 miliardi nell'anno 1977.

L'importo di lire 20 miliardi di cui al precedente comma e' destinato esclusivamente alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che il costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1 milione.

L'articolo 4 e' soppresso.

All'articolo 6, al primo comma, dopo le parole: "in aggiunta alle somme stanziate con la legge 11 aprile 1974, n. 179", sono aggiunte le seguenti: "e per la copertura della differenza tra la spesa ammessa e quella necessaria per la realizzazione delle opere approvate e non appaltate o in corso di attuazione e non ultimate, a causa dei maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi".

All'articolo 7, al primo comma, le parole: "lire 100 miliardi", sono sostituite con le parole: "lire 85 miliardi";

il quarto e il quinto comma sono sostituiti con i seguenti:

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti, l'importo del mutuo e' commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo puo' essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa.

Sara' accordata priorita' alle domande presentate dai coltivatori diretti e dalle cooperative agricole di cui al primo periodo del precedente comma;

prima dell'ultimo comma, sono inseriti i seguenti:

Alle operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle operazioni di mutuo e di prestito disposte con provvedimenti emanati dalle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono estese, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 36 della predetta legge n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'articolo 9 e' sostituito con il seguente:

E' autorizzata la spesa di lire 255 miliardi destinata al completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione, purche' gia' muniti di progetti esecutivi.

Rientrano nelle opere, di cui al precedente comma, anche quelle che, pur essendo estranee a comprensori classificati di bonifica, sono opere collettive che vengono eseguite da parte di enti o consorzi specificamente qualificati all'esercizio...

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