Articoli
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art
1.
Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attivita' produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilita' di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali gia' esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese.
Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti gia' esistenti, ed il tasso di interesse non puo' essere superiore al 3 per cento.
In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo articolo 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a 1.500 milioni di lire.
Art
1.
Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attivita' produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilita' di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali gia' esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese.
Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti gia' esistenti, ed il tasso di interesse non puo' essere superiore al 3 per cento.5
In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo articolo 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a 1.500 milioni di lire.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 11 AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
Art
2.
I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e Statutarie, dagli istituti e aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Per i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.
I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni, ed a quindici anni nei territori di cui al secondo comma dell'articolo 1.
I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dei progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1 agosto 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961.
Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo articolo 9 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati, al massimo per un biennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Art
2.
I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e Statutarie, dagli istituti e aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Per i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.
I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni, ed a quindici anni nei territori di cui al secondo comma dell'articolo 1.
I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dei progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1 agosto 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961. 2
Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo articolo 9 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati, al massimo per un biennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Art
2.
I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e Statutarie, dagli istituti e aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Per i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.
I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni, ed a quindici anni nei territori di cui al secondo comma dell'articolo 1.
I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dei progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1 agosto 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961. (2) 3
Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo articolo 9 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati, al massimo per un biennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.