Art
1.
Per la concessione dei contributi in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi previsti dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, sono autorizzate le seguenti spese:
lire 18 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, per la concessione dei contributi in conto capitale;
lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, quale limite di impegno per concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi.
Art
2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1974 LEONE RUMOR - BISAGLIA - MORO - GIOLITTI -...