DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 11 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici

Coming into Force20 Febbraio 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/02/19/072U0011/CONSOLIDATED/19780523
Enactment Date15 Gennaio 1972
Published date19 Febbraio 1972
Official Gazette PublicationGU n.46 del 19-02-1972 - Suppl. Ordinario
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;

Sentite le Regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art 1.

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:

  1. le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;

  2. gli allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni;

  3. la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, lo impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici;

  4. gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attivita' dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante;

  5. l'assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attivita' sperimentale, dimostrativa e divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli operatori agricoli;

  6. gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura;

  7. gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprieta' coltivatrice;

  8. la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonche' la redazione, la approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;

  9. la costituzione di consigli di valle o di comunita' montane;

  10. i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;

  11. gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, lettera i);

  12. i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attivita' silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle ipotesi previste al successivo art. 8, la inalienabilita', la indisponibilita' e i vincoli alla attuale destinazione, in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

  13. l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia;

  14. l'esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale;

  15. gli incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne;

  16. le ricerche e informazioni di mercato, le attivita' promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale.

In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unita' fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e universita' agrarie che amministrano beni di uso civico.

Art 1.

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:

  1. le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;

  2. gli allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni;

  3. la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, lo impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici;

  4. gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attivita' dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante;

  5. l'assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attivita' sperimentale, dimostrativa e divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli operatori agricoli;

  6. gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura;

  7. gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprieta' coltivatrice;

  8. la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonche' la redazione, la approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;

  9. la costituzione di consigli di valle o di comunita' montane;

  10. i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;

  11. gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, lettera i);

  12. i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attivita' silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle ipotesi previste al successivo art. 8, la inalienabilita', la indisponibilita' e i vincoli alla attuale destinazione, in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

  13. l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia;

  14. l'esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale;

  15. gli incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne;

  16. le ricerche e informazioni di mercato, le attivita' promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale.

In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unita' fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e universita' agrarie che amministrano beni di uso civico ; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuita' per condomini agrari e forestali.

Art 2.

Sono trasferibili alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti di sviluppo, agli enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti in una sola regione nelle materie di cui al precedente art. 1, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti pubblici, compresi quelli di sviluppo, a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie di cui al presente decreto, resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

Art 2.

Sono trasferite alle Regioni...

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